LEGGE REGIONALE 23 marzo 1990, n. 22
DISPOSIZIONI DI PRINCIPIO E DISCIPLINA GENERALE PER LA COOPERAZIONE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 27 del 26 marzo 1990
Art. 11
Esercizio dei diritti di socio fondatore
1. I diritti inerenti alla qualità di socio fondatore della Regione Emilia - Romagna sono esercitati dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore all'uopo delegato.