LEGGE REGIONALE 21 febbraio 1990, n. 14
INIZIATIVE REGIONALI IN FAVORE DELL'EMIGRAZIONE E DELL'IMMIGRAZIONE - NUOVE NORME PER L'ISTITUZIONE DELLA CONSULTA REGIONALE DELL'EMIGRAZIONE E DELL'IMMIGRAZIONE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 17 del 26 febbraio 1990
Art. 2
Compiti della regione
1. Al fine di qualificare e razionalizzare le proprie politiche in materia di emigrazione e immigrazione, per realizzare in modo organico le finalità previste dalla presente legge, la Regione, sentita la Consulta per l'emigrazione e l'immigrazione, approva, nell'ambito del programma regionale di sviluppo, il programma intersettoriale degli interventi.
2. La Giunta regionale adotta i necessari provvedimenti per realizzare il programma ed in particolare attua:
a) interventi di promozione culturale e professionale nonchè di informazione dei soggetti interessati;
b) interventi in sostegno delle attività di enti, associazioni ed altri organismi in favore dei soggetti destinatari della presente legge;
c) interventi di promozione di studi storici ed economico - sociali sul fenomeno dell'emigrazione e dell'immigrazione.
3. La Giunta regionale riferisce periodicamente, e comunque almeno una volta ogni due anni, al Consiglio sullo stato di attuazione del programma.
4. Qualora per il raggiungimento delle finalità della presente legge occorra promuovere attività di competenza dei Comuni o di altri Enti locali, ovvero procedere congiuntamente con altre Regioni, con Amministrazioni dello Stato o di altri Enti pubblici, con organismi internazionali, con istituzioni pubbliche e private, la Giunta regionale provvede a realizzare gli opportuni accordi.
5. Per il coordinamento delle attività inerenti l'attuazione della presente legge sono attivati dalla Giunta regionale i gruppi di lavoro previsti dall'art. 13 della LR 18 agosto 1984, n. 44 " Norme per l'istituzione e il funzionamento delle strutture organizzative della Regione" e successive modifiche e integrazioni.