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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 1990, n. 14

INIZIATIVE REGIONALI IN FAVORE DELL'EMIGRAZIONE E DELL'IMMIGRAZIONE - NUOVE NORME PER L'ISTITUZIONE DELLA CONSULTA REGIONALE DELL'EMIGRAZIONE E DELL'IMMIGRAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 17 del 26 febbraio 1990

Art. 21
Composizione della Consulta
1. La Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale: E' presieduta da un Assessore o da persona designata dalla Giunta regionale, anche al di fuori del proprio seno, ed è composta di:
a) tre rappresentanti della sezione regionale designati dall'Associazione nazionale Comuni italiani( ANCI), due rappresentanti designati dall'Unione regionale delle Province dell'Emilia - Romagna( URPER), un rappresentante designato dalla delegazione regionale dell'Unione nazionale dei Comuni ed Enti montani ( UNCEM);
b) cinque esperti eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a tre;
c) undici rappresentanti delle organizzazioni ed associazionianche di volontariato a carattere nazionale, che abbiano una sede permanente nel territorio della regione Emilia - Romagna e che operino con continuità e specificità da almeno cinque anni in Italia e al'estero a favore degli emigrati emiliano - romagnoli, degli immigrati e delle loro famiglie;
d) venti rappresentanti degli emiliano - romagnoli, residenti stabilmente al'estero, dei quali almeno cinque appartenenti alle associazioni giovanili, proposti dalle organizzazioni di cui al punto c) d' intesa con le associazioni di corregionali esistenti all'estero, tenuto conto della consistenza numerica e della dislocazione geografica dei vari circoli e associazioni di corrdgionali esistenti nel mondo;
e) otto lsvoratori stranieri extracomunitari immigrati nella regione su designazione delle associazioni maggiormente rappresentative esistenti in Emilia - Romagna;
f) tre rappresentanti designati dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale;
g) quattro rappresentanti degli istituti di patronato e di assistenza sociale che assistono gli emigrati e i loro familiari e che operano in campo nazionale e regionale;
h) un rappresentante degli industriali, un rappresentante della cooperazione, un rappresentante degli artigiani, un rappresentante dei commercianti e un rappresentante degli imprenditori agricoli, designati dalle rispettive Organizzazioni regionali d' intesa tra loro;
i) un rappresentante designato dall'Ufficio regionale del lavoro;
l) un rappresentante designato da ciascuna delle Università delle regioni;
m) un rappresentante designato dall'Istituto regionale di ricerca e sperimentazione delle attività educative ( IRRSAE) ed un rappresentante designato dall'Istituto regionale per l'apprendimento( IRPA);
n) un rappresentante designato da ciascuna Azienda per il diritto allo studio universitario della regione.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un collaboratore regionale.
3. I membri di cui alle lettere c), d), e), g) sono nominati dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta in base alle designazioni delle organizzazioni, associazioni e istituti presenti sul territorio regionale.
4. Per ciascuno dei membri di cui alle lettere a), f), g), h) è designato un supplente.
5. La Consulta è costituita all'inizio di ogni legislatura entro centoventi giorni dall'insediamento della Giunta regionale. I suoi membri durano in carica fino alla scadenza del Consiglio regionale: Tuttavia essi continuano ad esplicare le propri funzioni fino all'insediamento della nuova Consulta.
6. I componenti della Consulta di cui alle lettere a), f) e h) decadono con il venir meno del mandato di rappresentanza tra gli stessi e gli enti, associazioni ed organismi che li hanno designati.
7. Le designazioni dei membri debbono essere effettuate dai singoli enti, associazioni ed organismi entro sessanta giorni dalla richiesta da parte della Regione.
8. Trascorso inutilmente tale termine, provvede il Consiglio regionale, su proposta della Giunta.

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