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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 1990, n. 14

INIZIATIVE REGIONALI IN FAVORE DELL'EMIGRAZIONE E DELL'IMMIGRAZIONE - NUOVE NORME PER L'ISTITUZIONE DELLA CONSULTA REGIONALE DELL'EMIGRAZIONE E DELL'IMMIGRAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 17 del 26 febbraio 1990

Art. 23
Comitato esecutivo della Consulta e suoi compiti
1. Il Comitato esecutivo previsto dall'art. 22, è composto dal Presidente della Consulta dell'emigrazione e dell'immigrazione che lo presiede e da otto membri, eletti dalla Consulta secondo le modalità previste dal regolamento, di cui almeno uno in rappresentanza sugli emiliano - romagnoli all'estero, e uno in rappresentanza degli immigrati extracomunitari.
2. il Comitato esecutivo:
a) delibera la convocazione straordinaria delle riunioni della Consulta, predisponendone l'ordine del giorno ed eprime il proprio parere sulla partecipazione alle sedute della Consulta dei soggetti di cui al sesto comma dell'art. 22;
b) collabora con il Presidente della Consulta per l'applicazione e per la realizzazione dei programmi e delle iniziative concernenti l'emigrazione e l'immigrazione;
c) formula proposte ed esprime pareri alla Giunta, in ordine agli atti amministrativi concernenti l'applicazione della presente legge e, in via d' urgenza, può esprimere pareri richiesti alla Consulta, salvo riferirne alla stessa nella sua prima seduta successiva.
3. Per lo svolgimento dell'attività istruottoria e propositiva nell'ambito dei compiti della Consulta il Comitato esecutivo può avvalersi di consulenti o esperti esterni o di gruppi di lavoro interdisciplinati.
4. La durata del Comitato coincide con quella della Consulta.
5. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario della Consulta.

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