Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 1990, n. 14

INIZIATIVE REGIONALI IN FAVORE DELL'EMIGRAZIONE E DELL'IMMIGRAZIONE - NUOVE NORME PER L'ISTITUZIONE DELLA CONSULTA REGIONALE DELL'EMIGRAZIONE E DELL'IMMIGRAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 17 del 26 febbraio 1990

Art. 24
Spese per il funzionamento della Consulta
1. Alle spese per il funzionamento della Consulta dell'emigrazione e dell'immigrazione, nonchè del suo Comitato esecutivo, l'Amministrazione regionale provvede con i fondi di cui al capitolo 50020 " Spese per il funzionamento, compresi i gettoni di presenza, i compensi ai componenti, le indennità di missione ed il rimborso di spese di trasporto ai membri estranei alla Regione, di consigli, comitati e commissioni", del Bilancio regionale di previsione. Annaulmente la Giunta regionale assegna alla Consulta il fabbisogno previsto di spese di funzionamento.
2. Tale somma viene erogata al Presidente della Consulta, il quale amministra in qualità di funzionario delegato dalla Regione a norma del Regolamento regionale 9 dicembre 1978, n. 50 per la disciplina della gestione dei fondi accreditati ai funzionari delegati.
3. La delibrazione della Giunta stabilisce l'ammontare delle somme che il Presidente potrà prelevare con buoni di prelievo per il pagamento in contati di spese minute urgenti.
4. Gli assegni ed i buoni di prelievo saranno controfirmati dal Segretario della Consulta.
5. Al Presidente, qualora sia persona estranea all' Amministrazione regionale, viene attribuito un compenso pari al 50% dell'indennità di cui al secondo comma dell'art. 1 della LR 12 gennaio 1978, n. 3 sul trattamento economico e previdenziale dei consiglieri regionali, cone modificato dall'art. 1 della LR 20 settembre 1983, n. 37, che è adeguato di diritto in caso di mosificazioni di tale norma.
6. Ai componenti della Consulta residenti all'estero è corrisposto, per la loro partecipazione alle sedute di lavoro della Consulta, un rimborso pari al trattamento economico di missione percepito dai collaboratori regionali inquadrati al livello retributivo più elevato che si recano in Stati esteri. Lo stesso rimborso compete al Presidente e ai componenti della Consulta che in rappresentanza della stessa si recano all'estero previa autorizzazione della Giunta regionale.
7. La Consulta è tenuta, entro il gennaio di ogni anno, a presentare alla Giunta regionale e alla Commissione consiliare competente il programma annuale di massima delle missioni all'estero per lo svolgimento delle attività promozionali, disposto previa intesa con il Governo, come previsto dall'art. 4 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno.
8. Per la partecipazione alle sedute della Consulta e del Comitato esecutivo, spettano ai componenti residenti in Emilia - Romagna, ad eccezione del Presidente, un gettone di presenza ed il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista dalla LR 18 marzo 1985, n. 8 e successive modificazioni.
9. Per la partecipazione a incontri, convegni, seminari e conferenze spetta al Presidente ed ai componenti della Consulta il trattamento di missione nella misura prevista dall'art. 2 della LR 18 marzo 1985, n. 8 relativa ai compensi e rimborsi spettanti ai componenti di organi collegiali e successive modificazioni.
9.
10. Le riunioni della consulta e del comitato per la trattazione dei problemi dei lavoratori extracomunitari immigrati e delle loro famiglie non danno diritto ad alcun compenso ai sensi dell'ottavo comma dell'art.2 della Legge 30 dicembre n.943

Espandi Indice