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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 1990, n. 14

INIZIATIVE REGIONALI IN FAVORE DELL'EMIGRAZIONE E DELL'IMMIGRAZIONE - NUOVE NORME PER L'ISTITUZIONE DELLA CONSULTA REGIONALE DELL'EMIGRAZIONE E DELL'IMMIGRAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 17 del 26 febbraio 1990

Titolo III
CONSULTA REGIONALE DELL'EMIGRAZIONE E DELL'IMMIGRAZIONE
Art. 20
Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione
1. Al fine di coordinare una politica complessiva per l'emigrazione e l'immigrazione, la Giunta regionale si avvale di una Consulta che ha il compito di:
a) proporre l'adeguamento delle leggi e dei provvedimenti regionali alle esigenze emergenti nel settore;
b) formulare proposte ed esprimere pareri, nell'ambito del programma regionale di sviluppo, sul programma intersettoriale degli intereventi oggetto della presente legge;
c) formulare proposte ed esprimere pareri in merito alle problematiche concernenti i fenomeni migratori;
d) proporre l'effettuazione di studi, ricerche e indagini di cui all'articolo 2;
e) esprimere osservazioni e proposte sui piani e sui programmi regionali per gli aspetti che riguardano l'emigrazione e l'immigrazione;
f) avanzare proposte e pareri in ordine alle iniziative e agli interventi regionali svolti in attuazione della presente legge;
g) promuovere e partecipare ad incontri e iniziative riguardanti l'emigrazione e l'immigrazione anche in collabotazione con le associazioni, con le istituzioni e con gli enti interessati;
h) agire in collegamento con le Consulte di altre regioni e promuovere gli opportuni contatti con il Governo e con gli organismi comunitari;
i) segnalare l'opportunità di proporre al Parlamento, ai sensi dell'art. 121 della Costituzione Sito esterno, e agli organismi comunitari provvedimenti e iniziative tendenti a tutelare i diritti dei migranti;
l) promuovere programmi culturali per i diversi gruppi nazionali presenti sul territorio dell'Emilia - Romagna, anche su proposta della Consulta nazionale per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie di cui all'art. 2 della Legge 30 dicembre 1986, n 943 Sito esterno, anche mediante corsi effettuati presso le scuole superiori o istituti universitari;
m) esprimere parere su ogni altro argomento sottoposto dai competenti organi alla Regione.
Art. 21
Composizione della Consulta
1. La Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale: E' presieduta da un Assessore o da persona designata dalla Giunta regionale, anche al di fuori del proprio seno, ed è composta di:
a) tre rappresentanti della sezione regionale designati dall'Associazione nazionale Comuni italiani( ANCI), due rappresentanti designati dall'Unione regionale delle Province dell'Emilia - Romagna( URPER), un rappresentante designato dalla delegazione regionale dell'Unione nazionale dei Comuni ed Enti montani ( UNCEM);
b) cinque esperti eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a tre;
c) undici rappresentanti delle organizzazioni ed associazionianche di volontariato a carattere nazionale, che abbiano una sede permanente nel territorio della regione Emilia - Romagna e che operino con continuità e specificità da almeno cinque anni in Italia e al'estero a favore degli emigrati emiliano - romagnoli, degli immigrati e delle loro famiglie;
d) venti rappresentanti degli emiliano - romagnoli, residenti stabilmente al'estero, dei quali almeno cinque appartenenti alle associazioni giovanili, proposti dalle organizzazioni di cui al punto c) d' intesa con le associazioni di corregionali esistenti all'estero, tenuto conto della consistenza numerica e della dislocazione geografica dei vari circoli e associazioni di corrdgionali esistenti nel mondo;
e) otto lsvoratori stranieri extracomunitari immigrati nella regione su designazione delle associazioni maggiormente rappresentative esistenti in Emilia - Romagna;
f) tre rappresentanti designati dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale;
g) quattro rappresentanti degli istituti di patronato e di assistenza sociale che assistono gli emigrati e i loro familiari e che operano in campo nazionale e regionale;
h) un rappresentante degli industriali, un rappresentante della cooperazione, un rappresentante degli artigiani, un rappresentante dei commercianti e un rappresentante degli imprenditori agricoli, designati dalle rispettive Organizzazioni regionali d' intesa tra loro;
i) un rappresentante designato dall'Ufficio regionale del lavoro;
l) un rappresentante designato da ciascuna delle Università delle regioni;
m) un rappresentante designato dall'Istituto regionale di ricerca e sperimentazione delle attività educative ( IRRSAE) ed un rappresentante designato dall'Istituto regionale per l'apprendimento( IRPA);
n) un rappresentante designato da ciascuna Azienda per il diritto allo studio universitario della regione.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un collaboratore regionale.
3. I membri di cui alle lettere c), d), e), g) sono nominati dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta in base alle designazioni delle organizzazioni, associazioni e istituti presenti sul territorio regionale.
4. Per ciascuno dei membri di cui alle lettere a), f), g), h) è designato un supplente.
5. La Consulta è costituita all'inizio di ogni legislatura entro centoventi giorni dall'insediamento della Giunta regionale. I suoi membri durano in carica fino alla scadenza del Consiglio regionale: Tuttavia essi continuano ad esplicare le propri funzioni fino all'insediamento della nuova Consulta.
6. I componenti della Consulta di cui alle lettere a), f) e h) decadono con il venir meno del mandato di rappresentanza tra gli stessi e gli enti, associazioni ed organismi che li hanno designati.
7. Le designazioni dei membri debbono essere effettuate dai singoli enti, associazioni ed organismi entro sessanta giorni dalla richiesta da parte della Regione.
8. Trascorso inutilmente tale termine, provvede il Consiglio regionale, su proposta della Giunta.
Art. 22
Funzionamento della Consulta
1. La Consulta dell'emigrazione e dell'immigrazione si riunisce, di regola, almeno due volte l'anno, oppure, in seduta straordinaria, qualora lo richiedano il suo Presidente, il Comitato esecutivo, la Giunta regionale o almeno 1/ 3 dei componenti della Consulta stessa.
2. Le sedute sono plenarie quando gli argomenti da trattare sono comuni agli emigrati e immigrati.
3. Per i problemi inerenti ai soli immigrati extracomunitari e ai loro familiari, la Consulta, in attuazione di quanto disposto dalla Legge 30 dicembre 1986, n. 943 Sito esterno, si riunisce con esclusione dei componenti previsti dalla lettera d) dell'articolo 21.
4. Per i problemi inerenti ai soli emigrati e ai loro familiari la Consulta si riunisce con esclusione dei componenti previsti dalla lettera e) dell'art. 21.
5. La Consulta elegge nel proprio seno un Comitato esecutivo.
6. Ogniqualvolta lo ritenga utile, il Presidente, previa consultazione del Comitato esecutivo, potrà far partecipare ai lavori della Consulta rappresentanti di amministrazioni, associazioni ed enti interessati agli argomenti in esame, senza diritto di voto.
7. Il Presidente della Consulta invia entro il 31 marzo di ogni anno al Presidente della Giunta regionale una dettagliata relazione sull'attività svolta nel precedente anno. Il Presidente della Giunta regionale trasmette la relazione al Presidente del Consiglio regionale.
8. La Consulta adotta un regolamento interno per disciplinare il proprio funzionamento, limitatamente agli aspetti non previsti nel presente articolo, e le modalità di elezione del Comitato esecutivo.
Art. 23
Comitato esecutivo della Consulta e suoi compiti
1. Il Comitato esecutivo previsto dall'art. 22, è composto dal Presidente della Consulta dell'emigrazione e dell'immigrazione che lo presiede e da otto membri, eletti dalla Consulta secondo le modalità previste dal regolamento, di cui almeno uno in rappresentanza sugli emiliano - romagnoli all'estero, e uno in rappresentanza degli immigrati extracomunitari.
2. il Comitato esecutivo:
a) delibera la convocazione straordinaria delle riunioni della Consulta, predisponendone l'ordine del giorno ed eprime il proprio parere sulla partecipazione alle sedute della Consulta dei soggetti di cui al sesto comma dell'art. 22;
b) collabora con il Presidente della Consulta per l'applicazione e per la realizzazione dei programmi e delle iniziative concernenti l'emigrazione e l'immigrazione;
c) formula proposte ed esprime pareri alla Giunta, in ordine agli atti amministrativi concernenti l'applicazione della presente legge e, in via d' urgenza, può esprimere pareri richiesti alla Consulta, salvo riferirne alla stessa nella sua prima seduta successiva.
3. Per lo svolgimento dell'attività istruottoria e propositiva nell'ambito dei compiti della Consulta il Comitato esecutivo può avvalersi di consulenti o esperti esterni o di gruppi di lavoro interdisciplinati.
4. La durata del Comitato coincide con quella della Consulta.
5. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario della Consulta.
Art. 24
Spese per il funzionamento della Consulta
1. Alle spese per il funzionamento della Consulta dell'emigrazione e dell'immigrazione, nonchè del suo Comitato esecutivo, l'Amministrazione regionale provvede con i fondi di cui al capitolo 50020 " Spese per il funzionamento, compresi i gettoni di presenza, i compensi ai componenti, le indennità di missione ed il rimborso di spese di trasporto ai membri estranei alla Regione, di consigli, comitati e commissioni", del Bilancio regionale di previsione. Annaulmente la Giunta regionale assegna alla Consulta il fabbisogno previsto di spese di funzionamento.
2. Tale somma viene erogata al Presidente della Consulta, il quale amministra in qualità di funzionario delegato dalla Regione a norma del Regolamento regionale 9 dicembre 1978, n. 50 per la disciplina della gestione dei fondi accreditati ai funzionari delegati.
3. La delibrazione della Giunta stabilisce l'ammontare delle somme che il Presidente potrà prelevare con buoni di prelievo per il pagamento in contati di spese minute urgenti.
4. Gli assegni ed i buoni di prelievo saranno controfirmati dal Segretario della Consulta.
5. Al Presidente, qualora sia persona estranea all' Amministrazione regionale, viene attribuito un compenso pari al 50% dell'indennità di cui al secondo comma dell'art. 1 della LR 12 gennaio 1978, n. 3 sul trattamento economico e previdenziale dei consiglieri regionali, cone modificato dall'art. 1 della LR 20 settembre 1983, n. 37, che è adeguato di diritto in caso di mosificazioni di tale norma.
6. Ai componenti della Consulta residenti all'estero è corrisposto, per la loro partecipazione alle sedute di lavoro della Consulta, un rimborso pari al trattamento economico di missione percepito dai collaboratori regionali inquadrati al livello retributivo più elevato che si recano in Stati esteri. Lo stesso rimborso compete al Presidente e ai componenti della Consulta che in rappresentanza della stessa si recano all'estero previa autorizzazione della Giunta regionale.
7. La Consulta è tenuta, entro il gennaio di ogni anno, a presentare alla Giunta regionale e alla Commissione consiliare competente il programma annuale di massima delle missioni all'estero per lo svolgimento delle attività promozionali, disposto previa intesa con il Governo, come previsto dall'art. 4 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno.
8. Per la partecipazione alle sedute della Consulta e del Comitato esecutivo, spettano ai componenti residenti in Emilia - Romagna, ad eccezione del Presidente, un gettone di presenza ed il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista dalla LR 18 marzo 1985, n. 8 e successive modificazioni.
9. Per la partecipazione a incontri, convegni, seminari e conferenze spetta al Presidente ed ai componenti della Consulta il trattamento di missione nella misura prevista dall'art. 2 della LR 18 marzo 1985, n. 8 relativa ai compensi e rimborsi spettanti ai componenti di organi collegiali e successive modificazioni.
9.
10. Le riunioni della consulta e del comitato per la trattazione dei problemi dei lavoratori extracomunitari immigrati e delle loro famiglie non danno diritto ad alcun compenso ai sensi dell'ottavo comma dell'art.2 della Legge 30 dicembre n.943

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