LEGGE REGIONALE 21 febbraio 1990, n. 14
INIZIATIVE REGIONALI IN FAVORE DELL'EMIGRAZIONE E DELL'IMMIGRAZIONE - NUOVE NORME PER L'ISTITUZIONE DELLA CONSULTA REGIONALE DELL'EMIGRAZIONE E DELL'IMMIGRAZIONE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 17 del 26 febbraio 1990
INDICE
Art. 25 - Assistenza del Difensore civico
Art. 26 - Diplomi di benemerenza
Art. 27 - Rimesse degli emigrati
Art. 28 - Regime transitorio della Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione
Art. 29 - Norma finanziaria
Art. 30 - Abrogazione di norme
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Titolo I
PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMAZIONE
Art. 1
Finalità della legge
1. La Regione anche in attuazione della Legge 30 dicembre 1986, n. 943 " Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine" concorre con la presente legge a tutelare, sotto il profilo economico, sociale e culturale e nel quadro della programmazione regionale, coordinandosi con eventuali iniziative degli Enti locali, gli emigrati, gli immigrati e i loro familiari.
2. A tal fine, La regione prevede:
a) la promozione o lo svolgimento di iniziative ed attività volte a conservare e rinsaldare, nelle persone contemplate nel comma precedente, i legami con la cultura d' origine;
b) interventi volti ad agevolare il rientro degli emigrati, il loro inserimento o il reinserimento sociale e produttivo nel contesto socio - economico della regione;
c) interventi a favore degli stranieri o degli apolidi immigrati nella regione, allo scopo di agevolarne l'inserimento sociale, il riconoscimento dell'identità culturale e religiosa e la promozione dei diritti al lavoro, alla formazione professionale, alle prestazioni assistenziali e sanitarie, alla casa, onde rendere effettiva la pari dignità sociale e l'uguaglianza con i cittadini italiani;
d) la presentazione alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli Affari esteri di proposte di intervento a norma di quanto previsto dal quarto e quinto comma dell'art. 2 della Legge 26 febbraio 1987, n. 49 " Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo".
3. La Regione, inoltre, promuove e favorisce l'attività di associazioni, di fondazioni e di altre istituzioni avanti sede in Emilia - Romagna o all'estero, che operino con continuità a favore dei soggetti contemplati nel primo comma, secondo le finalità della presente legge.
Art. 2
Compiti della regione
1. Al fine di qualificare e razionalizzare le proprie politiche in materia di emigrazione e immigrazione, per realizzare in modo organico le finalità previste dalla presente legge, la Regione, sentita la Consulta per l'emigrazione e l'immigrazione, approva, nell'ambito del programma regionale di sviluppo, il programma intersettoriale degli interventi.
2. La Giunta regionale adotta i necessari provvedimenti per realizzare il programma ed in particolare attua:
a) interventi di promozione culturale e professionale nonchè di informazione dei soggetti interessati;
b) interventi in sostegno delle attività di enti, associazioni ed altri organismi in favore dei soggetti destinatari della presente legge;
c) interventi di promozione di studi storici ed economico - sociali sul fenomeno dell'emigrazione e dell'immigrazione.
3. La Giunta regionale riferisce periodicamente, e comunque almeno una volta ogni due anni, al Consiglio sullo stato di attuazione del programma.
4. Qualora per il raggiungimento delle finalità della presente legge occorra promuovere attività di competenza dei Comuni o di altri Enti locali, ovvero procedere congiuntamente con altre Regioni, con Amministrazioni dello Stato o di altri Enti pubblici, con organismi internazionali, con istituzioni pubbliche e private, la Giunta regionale provvede a realizzare gli opportuni accordi.
5. Per il coordinamento delle attività inerenti l'attuazione della presente legge sono attivati dalla Giunta regionale i gruppi di lavoro previsti dall'art. 13 della LR 18 agosto 1984, n. 44 " Norme per l'istituzione e il funzionamento delle strutture organizzative della Regione" e successive modifiche e integrazioni.
Art. 3
Destinatari
1. Sono destinatari della presente legge:
a) i cittadini di orgine emiliano - romagnola, per nascita o per residenza, emigrati per ragioni di lavoro in uno stato straniero;
b) i cittadini che dopo aver maturato un periodo di permanenza all'estero per ragioni di lavoro, non inferiore a due anni, acquistino o riacquistino la residenza in un comune della regione;
c) gli stranieri o gli apolidi che dimorano in un comune della regione salvo quanto previsto dalle norme della Comunità economica europea a favore dei cittadini di Stati membri che risiedono in Italia per ragioni di lavoro o di studio.
2. Gli interventi di cui alla presente legge sono estesi ai familiari delle persone di cui al primo comma.
3. I cittadini di cui alla lett. a) del primo comma, residenti all'estero fruiscono degli interventi e delle attività promozionali, contemplati dalla presente legge, indipendentemente dal periodo di permanenza nello Stato d'immigrazione.
4. La permanenza all'estero dei cittadini di cui alla lett b) del primo comma deve risultare da cerficiazione di autorità consolari o da documenti equipollenti di autorità dello Stato straniero abilitate a rilasciare dichiarazioni facenti pubblica fede o da dichirazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata ai sensi della Legge 4 gennaio 1968, n. 15 " Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autentificazione delle firme".
5. Ai fini del computo del periodo di permanenza all'estero, viene considerato anno intero il periodo superiore a sei mesi.
6. Dal requisito della permanenza di due anni all'estero si prescinde qualora i cittadini rientrino a causa di infortunio o malattia professionale gravemente invalidanti o per il verificarsi di eventi socio - politici tali da determinare un durevole pericolo o pregiudizio per la loro permanenza nei paesi di immigrazione, attestati dall'autorità competente.
7. Trascorsi tre anni dal rientro, i cittaini non sono più ammessi a fruire degli interventi previsti dalla presente legge.
8. Non rientrano nelle categorie di cui alla lett. c) del primo comma i lavoratori occupati in organizzazioni ed imprese straniere che siano ammessi nel territorio italiano con contratti specifici e per tempo limitato, scaduto il quale siano tenuti al rimpatrio.
Titolo II
ATTIVITA' E INTERVENTI
Capo I
Attività e interventi ordinari
Art. 4
Attività sociali, culturali e di informazione
1. Per il conseguimento delle finalità di cui al Titolo I, la Giunta Regionale promuove, favorisce e attua attività sociali, culturali, di informazione anche attraverso la pubblicazione e la diffusione di periodici o di altri stampati, e l'uso di mezzi audiovisivi.
2. La Giunta regionale in particolare promuove ed attua all'estero interventi che mirano a diffondere tra le comunità emiliano - romagnole esistenti nei singoli Stati la conoscenza della regione, della sua storia e della sua cultura attraverso dibattiti, manifestazioni artistiche, folcloristiche, mostre, rappresentazioni teatrali e cinematografiche.
3. La Regione sulla base di opportune intese coordina analoghe iniziative da realizzare con i Comuni, le Province e il Circondario di Rimini e sostiene quelle assunte da comitati o associazioni di emigrati che operino a vantaggio degli emigrati emiliano - romagnoli.
4. La Regione Emilia - Romagna può proporre altresì alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli Affari esteri iniziative di promozione sociale a norma di quanto previsto dal punto d) del terzo comma dal quarto e quinto comma dell'art. 2 della Legge 26 febbraio 1987, n. 49 " Nuove discipline della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo".
5. Le attività da svolgere all'estero vengono effettuate dalla Regione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 , nonchè della Legge 26 febbraio 1987, n. 49 e dalle apposite delibere in indirizzo del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo.
Art. 5
Interventi socio - assistenziali
1. Gli interventi di assistenza sociale in favore dei destinatari della presente legge sono disciplinati dalla LR 12 gennaio 1985, n. 2 " Riordino e programmazione delle funzioni di assistenza sociale".
2. La Giunta regionale nell'esercizio delle attribuzioni ivi disciplinate emana disposizioni affinchè in favore degli immigrati extracomunitari e dei loro familiari i Comuni promuovano:
a) l'istituzione di centri di prima accoglienza finalizzati fra l'altro:
1) all'informazione sui diritti, doveri ed opportunità per gli immigrati extracomunitari;
2) alla consulenza legale e amministrativa, ivi comprese le procedure per i ricongiungimenti familiari;
3) alla facilitazione della fruizione delle prestazioni erogate dai servizi territoriali;
4) alla erogazione di prestazioni di segretariato sociale agli immigrati detenuti o dimessi dal carcere;
5) alla promozione di attività volte alla valorizzazione della loro cultura e delle loro tradizioni, nonchè alla conoscenza della cultura e della lingua italiana;
b) l'attuazione di interventi e servizi straordinari per coloro che versano in situazioni di bisogno;
c) la realizzazione di strutture di accoglienza per emergenze abitative, anche mediante il recupero di patrimonio edilizio pubblico.
3. I Comuni per l'attuazione dei servizi ed interventi di cui al secondo comma possono avvalersi delle associazioni di volontariato e del privato sociale o di altre istituzioni che operino con continuità a favore degli immigrati extracomunitari.
4. I progetti per la realizzazione degli interventi di cui al secondo comma sono approvati e finanziati con le procedure di cui agli articoli 41, 42, 43 della LR 12 gennaio 1985, n. 2 " Riordino e programmazione delle funzioni di assistenza sociale".
5. La Giunta regionale emana altresì disposizioni ai Comuni affinchè provvedano, a titolo di anticipazione:
a) in favore degli emigrati che versino in stato di bisogno:
1) al concorso delle spese di viaggio e di trasporto delle masserizie, sostenute per il definitivo rientro proprio e dei propri familiari in un comune dell'Emilia - Romagna;
2) al concorso nelle spese sostenute perla traslazione in Emilia - Romagna di salme di emigrati o di loro familiari, ove il costo non gravi già su istituzioni o enti pubblici;
b) in favore degli immigrati che versino in stato di bisogno, al concorso nelle spese sostenute per il rimpatrio delle salme di immigrati extracomunitari e loro familiari, nel rispetto della normativa nazionale e interregionale.
6. In aggiunta alle informazioni previste dal secondo comma dell'art. 4 della LR 12 gennaio 1985, n. 2, i Comuni garantiscono, altresì in favore degli emigrati le informazioni necessarie, anche attraverso le indicazioni delle opportune procedure, per un corretto e sollecito approccio con la pubblica Amministrazione e per una efettiva parità di opportunità con i cittadini residenti.
7. La Giunta regionale liquida i Comuni, su presentazione di rendiconti, i contributi anticipati ai sensi del quinto comma del precedente articolo.
Art. 6
Assistenza sanitaria
1. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui alla lett. a) dell'art. 7 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 " Istituzione del Servizio sanitario nazionale", la Giunta regionale emana direttive per la fruizione da parte degli immigrati delle prestazioni sanitarie presso i presidi del Servizio sanitario nazionale della regione Emilia - Romagna, nei limiti e con le modalità previsti per i cittadini residenti.
Art. 7
Turismo sociale e culturale
1. La Giunta regionale, al fine di mantenere vivo il legame effettivo e culturale degli emigrati con la terra d' origine, in collaborazione con le associazioni di emigrati operanti in Italia e all'estero, con gli organi centrali o periferici del Ministero degli Affari esteri e con altre pubbliche Amministrazioni, promuove a favore degli emigrati e delle loro famiglie residenti all'estero l'organizzazione di:
a) soggiorni in vacanza per i figli minori;
b) soggiorni di carattere ricreativo - culturale e di studio per i giovani;
c) iniziative di turismo sociale rivolte in partcolare agli anziani;
d) iniziative di interscambio culturale con i cittadini degli Stati di emigrazione. La realizzazione di dette iniziative fruisce del contributo della Regione e può essere attuata anche tramite convenzioni con organizzazioni turistiche e culturali.
2. Le iniziative predette possono essere estese anche agli emigrati originari di altre regioni a condizione che alla spesa per la loro realizzazione partecipino finanziariamente e organizzativamente le Regioni stesse.
3. Nei soggiorni di vacanza possono essere ospitati anche i figli minori degliimmigrati stranieri presenti nella regione.
4. La Regione Emilia - Romagna, al fine di favorire l' intensificazione degli scalbi culturali con i paesi di provenienza degli immigrati extracomunitari, con particolare riguardo a quelli fra i giovani, può avanzare proposte alla Direzione generale della cooperazione allo sviluppo del Ministero degli Affari esteri a norma di quanto previsto dalla lettera h) del terzo comma e del quarto e quinto comma dell'art. 2 della Legge 26 febbraio 1987, n. 49 " Nuove discipline della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo".
Art. 8
Formazione e riqualificazione professionale
1. Gli interventi formativi, previsti dall'art. 3 della LR 24 luglio 1979, n. 19 " Riordino, programmazione e deleghe della formazione alle professioni", come sostituito dalla LR 31 gennaio 1987, n. 5, a favore dei soggetti indicati al secondo comma dell'art. 2 della stessa legge, sono indirizzati anche alla qualificazione o riqualificazione degli emigrati rientrati definitivamente in patria e agli immigrati extracomunitari.
2. I requisiti per l'accesso dei cittadini stranieri ai corsi di formazione o ad altri interventi formativi vengono determinati dalle direttive previste dall'art. 13 della legge regionale precitata.
3. La Regione può proporre inoltre al Ministero degli Affari esteri e al Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale la realizzazione di progetti integrati per il reinserimento dei lavoratori extracomunitari mei paesi d' origine, a norma del terzo comma dell'art. 9 della citata Legge n. 943 del 30 dicembre 1986 , nonchè a norma del punto d) del terzo comma e del quarto e quinto comma dell'art. 2 della Legge 26 febbraio 1987, n. 49 " Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo".
Art. 9
Interventi per il diritto allo studio
1. Nel rispetto delle competenze dell'autorità scolastica; al fine di facilitare l'inserimento nell'ordinamento scolastico nazionale dei figli degli emigrati rientrati; nonchè, al fine di favorire per i figli degli immigrati il mantenimento dei legami con la cultura di origine; nell'ambito degli interventi previsti dalla LR 25 gennaio 1983, n. 6 " Diritto allo studio", sono promossi, fra l'altro, per gli emigrati, corsi di recupero linguistico e di reinserimento scolastico, e per gli immigrati, anche in collaborazione con enti e associazioni che operino nel settore dell'immigrazione, corsi di insegnamento della lingua di origine.
2. Per favorire il completo reinserimento degli emigrati rientrati e per favorire il superamento delle difficoltà specifiche degli immigrati stranieri, la Giunta regionale, all'interno degli interventi di cui all'art. 5 della LR 25 gennaio 1983, n. 6, promuove altresì corsi di alfabetizzazione, di recupero linguistico, di lingua italiana per gli adulti.
3. La Giunta regionale può istituire inoltre, in assenza di analoghi contributi e provvidenze, assegni di studio a favore dei figli emiliano - romagnoli in stato di bisogno nonchè degli orfani residenti all'estero, per la frequenza in Italia di scuole pubbliche o parificate di ogni grado e di corsi universitari, nonchè borse di studio per la frequenza di corsi di specializzazione, anche postuniversitaria.
4. In attuazione della LR 321 gennaio 1983, n. 8 " Diritto allo studio universitario", e successive modificazioni, le Aziende per il diritto allo studio universitario ( ADSU) determinano anche per gli studenti extracomunitari fasce in relazione al bisogno per l'accesso al servizio di mensa e agli alloggi universitari.
Art. 10
Provvidenze in materia di edilizia residenziale
1. Sono estesi agli emigrati che rientrino in Emilia - Romagna e agli immigrati extracomunitari residenti in un comune della regione i benefici, sia in conto interessi sia in conto capitale, previsti dalle leggi vigenti per l'acquisto, il recupero o la nuova costruzione della prima casa di abitazione. L'erogazione di detti benefici ai cittadini emigrati è subordinata alla acquisizione della residenza in un comune della regione.
2. I bandi di concorso e gli altri provvedimenti emanati in attuazione di norme vigenti, in materia di edilizia residenziale, possono stabilire punteggi aggiuntivi o condizioni di priorità a favore dei sopraindicati soggetti.
3. La Regione promuove la realizzazione di accordi tra Enti locali, enti pubblici o privati, imprese, cooperative, istituti di credito ed associazioni, rivolti ad assicurare ai lavoratori extracomunitari ed alle loro famiglie una prima adeguata soluzione abitativa. A tal fine la Regione, nell'ambito degli interventi di edilizia residenziale a contributo pubblico, provvede alla predisposizione di programmi attuatuativi dotati delle necessarie disponibilità finanziarie. La Regione provvede a emanare regolamenti per le modalità di gestione degli interventi e per l'istituzione di specifi fondi di garanzia a salvaguardia dei diritti dei locatori.
4. Gli enti competenti devono dare notizia degli interventi e provvedimenti di cui ai commi precedenti attraverso la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e mediante l'invio ai Consolati italiani all'estero ed alle associazioni di emigrati emiliano - romagnoli, nonchè alle associazioni degli immigrati ed ai loro Consolati.
Art. 11
Assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica
1. Ai fini della formazione della graduatoria per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, la condizione di emigrato rientrato nella regione per i motivi previsti dal sesto comma dell'art. 3, ovvero a seguito di un periodo di disoccupazione pratrattosi per almeno tre mesi, successivo a licenziamento od a mancato rinnovo del contratto di lavoro, dà diritto all'attribuzione aggiuntiva di due punti.
2. Il punteggio di cui al primo comma è cumulabile con quello previsto dalla lett. b) del primo comma dell'art. 7 della LR 14 marzo 1984, n. 12 in materia di assegnazione, gestione, revoca e disciplina dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, così come modificato ed integrato dall'art. 6 della LR 2 dicembre 1988, n. 50, fermo restando il limite massino di otto punti attribuibili con riguardo alle condizioni soggettive del richiedente e del suo nucleo familiare.
3. Fra le situazioni di particolare emergenza abitativa per le quali il Comune può riservare una aliquota degli alloggi di edilizia residenziale pubblica da assegnare annualmente, ai sensi dell'art. 18 della LR 14 marzo 1984, n 12, così come modificato dall'art. 16 della LR 2 dicembre 1988, n. 50, sono comprese quelle di immigrati extra - comunitari nonchè di emigrati e loro familiari rientrati in un comune della regione, fatto salvo quanto disposto dal quarto comma della citata disposizione.
Art. 12
Provvedimenti in materia di agricoltura
1. Ferme restando le priorità definite dall'art. 28 della LR 27 agoato 1983, n. 34 " Delega di funzioni in materia di agricoltura e alimentazione - Norme per la formazione dei piani zonali di sviluppo agricolo, la consultazione e partecipazione, la semplificazione delle procedure" o da specifiche leggi regionali, i lavoratori emigrati rientrati e gli immigrati, singoli o associati, hanno titolo di preferenza nell'accesso alle provvidenze regionali per il settore agricolo.
Art. 13
Provvedimenti per l'incentivazione di attività artigianali
1. Per la concessione di contributi pubblici previsti per l'artigianato dalla Legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modifiche ed integrazioni e dalla LR 2 aprile 1982, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni e dalle LR 9 aprile 1985, n. 13, le imprese artigiane costituite da emigrati rientrati o da immigrati, che abbiano presentato domanda, hanno titolo preferenziale.
2. A tal fine la Giunta regionale specifica le disposizioni del presente articolo nei provvedimenti in cui fissa i criteri e le modalità previsti dall'art. 3 della LR 2 aprile 1982, n. 14 " Norme per l'esercizio delle funzioni nel settore del credito all'artigianato e per l'erogazione di contributi in conto canone di locazione finanziaria" in sede di concessione degli incentivi di cui alla LR 9 aprile 1985, n. 13 " Interventi per la innovazione tecnologica delle produzioni nelle imprese artigiane".
3. Qualora la concessione delle agevolazioni regionali sia delegata agli Enti locali ai sensi della LR 4 giugno 1988, n. 24 " Organizzazione e disciplina dell'artigianato e delle deleghe agli Enti locali", alle disposizioni di cui al secondo comma si provvede con gli atti di indirizzo e di coordinamento delle funzioni delegate.
Art. 14
Interventi per lo sviluppo dell'occupazione
1. Tra le priorità previste dal terzo comma dell'art. 4 (Incentivi finanziari alle nuove imprese costituite da giovani) della LR 10 settembre 1987, n. 29 recante " Interventi per lo sviluppo dell'occupazione" sono incluse le iniziative delle cooperative, delle forme associative e delle imprese costituite in tutto o in parte da giovani emigrati emiliano - romagnoli e/ o da immigrati extracomunitari.
Art. 15
Interventi per l'occupazione nel settore commercoiale a favore di emigrati emiliano - romagnoli e/ o immigrati extracomunitari
1. La Regione incentiva la costituzione di imprese in forma di diette individuali o di società di persone o cooperative, operanti nel settore commerciale e turistico costituite, in misura superiore al 50% degli addetti, da emigrati emiliano - romagnoli e/ o immigrati extracomunitari. Le imprese devono avere sede legale ed operare prevalentemente nel territorio regionale. I soggetti che intendono beneficiare degli incentivi devono presentare progetti della durata massima di un triennio, che rappresentino la fattibilità economico - finanziaria e forniscano una previsione dell'occupazione realizzabile. I soggetti beneficiari debbono indicare se hanno usufruito di altre provvidenze statali o locali per lo stesso intervento.
2. I contributi per l'attuazione dei progetti sono concessi dalla Giunta regionale e possono coprire, al massimo, il 70% delle spese sostenute dalle imprese, per l'avviamento e l'acquisto di macchinari e attrezzature, fino ad un importo massimo di Lire 50.000.000.
3. Le modalità di presentazione delle domande ed i criteri per la concessione dei contributi previsti dal presente articolo sono stabiliti dalla Giunta regionale.
Art. 16
Fondo di ristabilimento del Consiglio d' Europa.
1. La Giunta regionale è autorizzata a fornire garanzia per i prestiti concessi dal Fondo di ristabilimento del Consiglio d' Europa ai soggetti che intendano realizzare gli interventi previsti dallo Statuto del Fondo stesso in favore dei lavoratori emigrati.
Art. 17
Interventi a sostegno di attività e iniziative di enti, associazioni e istituzioni
1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, allo scopo di provvedere a sostenere le attività di carattere sociale, culturale e assistenziale svolte da Enti pubblici, nonachè associazioni, organizzazioni e istituzioni private senza fini di lucro, che abbiano una sede permanente nel territorio regionale e che operino da almeno cinque anni con carattere di continuità e specificità, a favore degli emigrati emiliano - romagnoli, degli immigrati, delle loro famiglie, può concecere contributi per lo svolgimento di dette attività.
2. Alle associazioni di immigrati extracomunitari esistenti sul territorio regionale o costituite a seguito dell'entrata in vigore della Legge 30 dicembre 1986, n. 943 , possono essere concessi contributi anche qualora operino da meno di cinque anni.
3. I contributi sono concessi sulla base di programmi annuali delle iniziative da realizzare e i soggetti destinatari sono tenuti a presentare, a consuntivo, la documentazione comprovante l'effettivo svolgimento dell'attività ammessa a contributo.
4. La Regione Emilia - Romagna, a norma di quanto previsto dal punto e) del terzo comma e del quarto e quinto comma dell'art. 2 della Legge 26 febbraio 1987, n. 49 , favorisce la realizzazione di iniziative promosse da organizzazioni non governative con particolare riguardo a progetti che agevolino il rientro di imigrati extracomunitari, ed attività rivolte alla crescita di una cultura della cooperazione internazionale.
5. La Giunta regionale, sentita la Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione, emana direttamente per la concessione di contributi di cui al presente articolo.
Capo II
Interventi straordinari
Art. 18
Interventi per il ricongiungimento di periodi lavorativi
1. La Giunta regionale assume iniziative in favore dei lavoratori emigrati nati o già residenti per almeno dieci anni in Emilia - Romagna e rientrati nel territorio regionale, che abbiano necessità di riscattare ai fini assicurativi, per il raggiungimento del minimo della pensione di invalidità vecchiaia - superstiti, periodi di lavoro comunque non superiori a cinque anni, effettuati in Paesi con i quali non esistano convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale.
2. La Giunta regionale fissa appositi criteri per l'attuazione delle disposizioni di cui al primo comma.
Art. 19
Contributo per le elezioni regionali e amministrative
1. La Giunta regionale può erogare contributi straordinari a titolo di concorso per le spese sostenute dai cittadini emigrati iscritti nelle liste elettorali dei Comuni dell'Emilia - Romagna, per la partecipazione alle elezioni per il rinnovo dei Consigli regi nale, comunale e provinciali.
2. I Comuni della regione sulla base di direttive delle somme corrisposte dai Comuni dietro presentazione dei rendiconti corredati dalle quietanze di avvenuta riscossione.
Titolo III
CONSULTA REGIONALE DELL'EMIGRAZIONE E DELL'IMMIGRAZIONE
Art. 20
Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione
1. Al fine di coordinare una politica complessiva per l'emigrazione e l'immigrazione, la Giunta regionale si avvale di una Consulta che ha il compito di:
a) proporre l'adeguamento delle leggi e dei provvedimenti regionali alle esigenze emergenti nel settore;
b) formulare proposte ed esprimere pareri, nell'ambito del programma regionale di sviluppo, sul programma intersettoriale degli intereventi oggetto della presente legge;
c) formulare proposte ed esprimere pareri in merito alle problematiche concernenti i fenomeni migratori;
d) proporre l'effettuazione di studi, ricerche e indagini di cui all'articolo 2;
e) esprimere osservazioni e proposte sui piani e sui programmi regionali per gli aspetti che riguardano l'emigrazione e l'immigrazione;
f) avanzare proposte e pareri in ordine alle iniziative e agli interventi regionali svolti in attuazione della presente legge;
g) promuovere e partecipare ad incontri e iniziative riguardanti l'emigrazione e l'immigrazione anche in collabotazione con le associazioni, con le istituzioni e con gli enti interessati;
h) agire in collegamento con le Consulte di altre regioni e promuovere gli opportuni contatti con il Governo e con gli organismi comunitari;
i) segnalare l'opportunità di proporre al Parlamento, ai sensi dell'art. 121 della Costituzione , e agli organismi comunitari provvedimenti e iniziative tendenti a tutelare i diritti dei migranti;
l) promuovere programmi culturali per i diversi gruppi nazionali presenti sul territorio dell'Emilia - Romagna, anche su proposta della Consulta nazionale per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie di cui all'art. 2 della Legge 30 dicembre 1986, n 943 , anche mediante corsi effettuati presso le scuole superiori o istituti universitari;
m) esprimere parere su ogni altro argomento sottoposto dai competenti organi alla Regione.
Art. 21
Composizione della Consulta
1. La Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale: E' presieduta da un Assessore o da persona designata dalla Giunta regionale, anche al di fuori del proprio seno, ed è composta di:
a) tre rappresentanti della sezione regionale designati dall'Associazione nazionale Comuni italiani( ANCI), due rappresentanti designati dall'Unione regionale delle Province dell'Emilia - Romagna( URPER), un rappresentante designato dalla delegazione regionale dell'Unione nazionale dei Comuni ed Enti montani ( UNCEM);
b) cinque esperti eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a tre;
c) undici rappresentanti delle organizzazioni ed associazionianche di volontariato a carattere nazionale, che abbiano una sede permanente nel territorio della regione Emilia - Romagna e che operino con continuità e specificità da almeno cinque anni in Italia e al'estero a favore degli emigrati emiliano - romagnoli, degli immigrati e delle loro famiglie;
d) venti rappresentanti degli emiliano - romagnoli, residenti stabilmente al'estero, dei quali almeno cinque appartenenti alle associazioni giovanili, proposti dalle organizzazioni di cui al punto c) d' intesa con le associazioni di corregionali esistenti all'estero, tenuto conto della consistenza numerica e della dislocazione geografica dei vari circoli e associazioni di corrdgionali esistenti nel mondo;
e) otto lsvoratori stranieri extracomunitari immigrati nella regione su designazione delle associazioni maggiormente rappresentative esistenti in Emilia - Romagna;
f) tre rappresentanti designati dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale;
g) quattro rappresentanti degli istituti di patronato e di assistenza sociale che assistono gli emigrati e i loro familiari e che operano in campo nazionale e regionale;
h) un rappresentante degli industriali, un rappresentante della cooperazione, un rappresentante degli artigiani, un rappresentante dei commercianti e un rappresentante degli imprenditori agricoli, designati dalle rispettive Organizzazioni regionali d' intesa tra loro;
i) un rappresentante designato dall'Ufficio regionale del lavoro;
l) un rappresentante designato da ciascuna delle Università delle regioni;
m) un rappresentante designato dall'Istituto regionale di ricerca e sperimentazione delle attività educative ( IRRSAE) ed un rappresentante designato dall'Istituto regionale per l'apprendimento( IRPA);
n) un rappresentante designato da ciascuna Azienda per il diritto allo studio universitario della regione.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un collaboratore regionale.
3. I membri di cui alle lettere c), d), e), g) sono nominati dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta in base alle designazioni delle organizzazioni, associazioni e istituti presenti sul territorio regionale.
4. Per ciascuno dei membri di cui alle lettere a), f), g), h) è designato un supplente.
5. La Consulta è costituita all'inizio di ogni legislatura entro centoventi giorni dall'insediamento della Giunta regionale. I suoi membri durano in carica fino alla scadenza del Consiglio regionale: Tuttavia essi continuano ad esplicare le propri funzioni fino all'insediamento della nuova Consulta.
6. I componenti della Consulta di cui alle lettere a), f) e h) decadono con il venir meno del mandato di rappresentanza tra gli stessi e gli enti, associazioni ed organismi che li hanno designati.
7. Le designazioni dei membri debbono essere effettuate dai singoli enti, associazioni ed organismi entro sessanta giorni dalla richiesta da parte della Regione.
8. Trascorso inutilmente tale termine, provvede il Consiglio regionale, su proposta della Giunta.
Art. 22
Funzionamento della Consulta
1. La Consulta dell'emigrazione e dell'immigrazione si riunisce, di regola, almeno due volte l'anno, oppure, in seduta straordinaria, qualora lo richiedano il suo Presidente, il Comitato esecutivo, la Giunta regionale o almeno 1/ 3 dei componenti della Consulta stessa.
2. Le sedute sono plenarie quando gli argomenti da trattare sono comuni agli emigrati e immigrati.
3. Per i problemi inerenti ai soli immigrati extracomunitari e ai loro familiari, la Consulta, in attuazione di quanto disposto dalla Legge 30 dicembre 1986, n. 943 , si riunisce con esclusione dei componenti previsti dalla lettera d) dell'articolo 21.
4. Per i problemi inerenti ai soli emigrati e ai loro familiari la Consulta si riunisce con esclusione dei componenti previsti dalla lettera e) dell'art. 21.
5. La Consulta elegge nel proprio seno un Comitato esecutivo.
6. Ogniqualvolta lo ritenga utile, il Presidente, previa consultazione del Comitato esecutivo, potrà far partecipare ai lavori della Consulta rappresentanti di amministrazioni, associazioni ed enti interessati agli argomenti in esame, senza diritto di voto.
7. Il Presidente della Consulta invia entro il 31 marzo di ogni anno al Presidente della Giunta regionale una dettagliata relazione sull'attività svolta nel precedente anno. Il Presidente della Giunta regionale trasmette la relazione al Presidente del Consiglio regionale.
8. La Consulta adotta un regolamento interno per disciplinare il proprio funzionamento, limitatamente agli aspetti non previsti nel presente articolo, e le modalità di elezione del Comitato esecutivo.
Art. 23
Comitato esecutivo della Consulta e suoi compiti
1. Il Comitato esecutivo previsto dall'art. 22, è composto dal Presidente della Consulta dell'emigrazione e dell'immigrazione che lo presiede e da otto membri, eletti dalla Consulta secondo le modalità previste dal regolamento, di cui almeno uno in rappresentanza sugli emiliano - romagnoli all'estero, e uno in rappresentanza degli immigrati extracomunitari.
2. il Comitato esecutivo:
a) delibera la convocazione straordinaria delle riunioni della Consulta, predisponendone l'ordine del giorno ed eprime il proprio parere sulla partecipazione alle sedute della Consulta dei soggetti di cui al sesto comma dell'art. 22;
b) collabora con il Presidente della Consulta per l'applicazione e per la realizzazione dei programmi e delle iniziative concernenti l'emigrazione e l'immigrazione;
c) formula proposte ed esprime pareri alla Giunta, in ordine agli atti amministrativi concernenti l'applicazione della presente legge e, in via d' urgenza, può esprimere pareri richiesti alla Consulta, salvo riferirne alla stessa nella sua prima seduta successiva.
3. Per lo svolgimento dell'attività istruottoria e propositiva nell'ambito dei compiti della Consulta il Comitato esecutivo può avvalersi di consulenti o esperti esterni o di gruppi di lavoro interdisciplinati.
4. La durata del Comitato coincide con quella della Consulta.
5. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario della Consulta.
Art. 24
Spese per il funzionamento della Consulta
1. Alle spese per il funzionamento della Consulta dell'emigrazione e dell'immigrazione, nonchè del suo Comitato esecutivo, l'Amministrazione regionale provvede con i fondi di cui al capitolo 50020 " Spese per il funzionamento, compresi i gettoni di presenza, i compensi ai componenti, le indennità di missione ed il rimborso di spese di trasporto ai membri estranei alla Regione, di consigli, comitati e commissioni", del Bilancio regionale di previsione. Annaulmente la Giunta regionale assegna alla Consulta il fabbisogno previsto di spese di funzionamento.
2. Tale somma viene erogata al Presidente della Consulta, il quale amministra in qualità di funzionario delegato dalla Regione a norma del Regolamento regionale 9 dicembre 1978, n. 50 per la disciplina della gestione dei fondi accreditati ai funzionari delegati.
3. La delibrazione della Giunta stabilisce l'ammontare delle somme che il Presidente potrà prelevare con buoni di prelievo per il pagamento in contati di spese minute urgenti.
4. Gli assegni ed i buoni di prelievo saranno controfirmati dal Segretario della Consulta.
5. Al Presidente, qualora sia persona estranea all' Amministrazione regionale, viene attribuito un compenso pari al 50% dell'indennità di cui al secondo comma dell'art. 1 della LR 12 gennaio 1978, n. 3 sul trattamento economico e previdenziale dei consiglieri regionali, cone modificato dall'art. 1 della LR 20 settembre 1983, n. 37, che è adeguato di diritto in caso di mosificazioni di tale norma.
6. Ai componenti della Consulta residenti all'estero è corrisposto, per la loro partecipazione alle sedute di lavoro della Consulta, un rimborso pari al trattamento economico di missione percepito dai collaboratori regionali inquadrati al livello retributivo più elevato che si recano in Stati esteri. Lo stesso rimborso compete al Presidente e ai componenti della Consulta che in rappresentanza della stessa si recano all'estero previa autorizzazione della Giunta regionale.
7. La Consulta è tenuta, entro il gennaio di ogni anno, a presentare alla Giunta regionale e alla Commissione consiliare competente il programma annuale di massima delle missioni all'estero per lo svolgimento delle attività promozionali, disposto previa intesa con il Governo, come previsto dall'art. 4 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 .
8. Per la partecipazione alle sedute della Consulta e del Comitato esecutivo, spettano ai componenti residenti in Emilia - Romagna, ad eccezione del Presidente, un gettone di presenza ed il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista dalla LR 18 marzo 1985, n. 8 e successive modificazioni.
9. Per la partecipazione a incontri, convegni, seminari e conferenze spetta al Presidente ed ai componenti della Consulta il trattamento di missione nella misura prevista dall'art. 2 della LR 18 marzo 1985, n. 8 relativa ai compensi e rimborsi spettanti ai componenti di organi collegiali e successive modificazioni.
9.
10. Le riunioni della consulta e del comitato per la trattazione dei problemi dei lavoratori extracomunitari immigrati e delle loro famiglie non danno diritto ad alcun compenso ai sensi dell'ottavo comma dell'art.2 della Legge 30 dicembre n.943
Art. 25
Assistenza del Difensore civico
1. I destinatari della presente legge possono avvalersi dell'ufficio del Difensore civico, previsto dalla LR 6 luglio 1984, n. 37.
Art. 26
Diplomi di benemerenza
1. La Giunta regionale, sentito il Comitato esecutivo della Consulta, conferisce annualmente diplomi di benemerenza agli emigrati emiliano - romagnoli che hanno onorato il nome dell'Emilia - Romagna nel mondo.
Art. 27
Rimesse degli emigrati
1. La Regione promuove, nel rispetto della competenza statale in materia valutaria e di rendimento creditizio, iniziative con gli istituti di credito per favorire e valorizzare il rientro delle rimesse dei lavoratori emigrati.
Art. 28
Regime transitorio della Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione
1. Fino a quando non è costituita la Consulta dell'emigrazione e dell'immigrazione di cui al Titolo III, continua a svolgere le proprie funzioni la Consulta dell'emigrazione e dell'immigrazione costituita ai sensi della LR 21 novembre 1974, n. 52 e successive modificazioni e integrazioni, integrata da otto lavoratori stranieri extracomunitari, designati dalle comunità maggiormente rappresentative esistenti nel territorio regionale e nominati con decreto del Presidente della Regione.
Art. 29
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dall'art. 2 per studi, indagini, ricerche sul fenomeno migratorio; dal primo, secondo, terzo e quarto comma dell'art. 5 per interventi socio - assistenziali; dal primo e secondo comma dell'art. 8 per la formazione e qualificazione professonale; dal primo, secondo e terzo comma dell'art. 9 per il diritto allo studio; dall'art. 10 per interventi in materia di edilizia residenziale; dall'art. 12 per incentivi per attività agricole; dall'art. 13 per incentivi per attività artigianali; dell'art. 14 per interventi per lo sviluppo dell'occupazione giovanile, si fa fronte nell'ambito degli stanziamenti annualmente previsti nel bilancio regionale a favore delle relative leggi settoriali.
2. Per gli interventi relativi: ad attività sociali, culturali e di informazione all'interno e all'estero di cui all'art. 4; a rimborsi spese di ritentro e traslazione salme di cui al quinto comma dell'art. 5; ad attività di turismo sociale e culturale di cui all'art. 7; ad interventi per l'occupazione nel settore commerciale e turistico di cui all'art. 15; a contributi ad enti, associazioni ed istituzioni di cui all'art. 17; al ricongiungimento dei periodii lavorativi di cui all'art. 18; a contributi per le elezioni regionali ed amministrative di cui all'art. 19, previsti dalla presente legge e non ricollegabili all'interno delle attività già disciplinate dalla vigente legislazione regionale, la Regione farà fronte mediante l' istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che verranno dotati dei finanziamenti necessari in sede di aprovazione della legge annuale di bilancio a norma di quanto disposto dal primo comma dell'art. 11 della LR 6 luglio 1977, n. 31 " Norme per la disciplina della contabilità della Regione Emilia - Romagna".
3. Per l'esercizio finanziario 1990 la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui al secondo comma, attraverso l'istituzione di appositi capitoli che saranno dotati delle necessarie risorse in sede di approvazione della legge di variazione di bilancio.
Art. 30
Abrogazione di norme
1. Sono abrogate le Leggi regionali 21 novembre 1974, n. 52; 22 gennaio 1980, n. 7; 17 maggio 1982, n. 24 nonchè l'art. 48 della LR 23 aprile 1980, n. 26 e l'art. 55 della LR 24 aprile 1981, n. 11.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 21 febbraio 1990