Espandi Indice

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 1990, n. 14

INIZIATIVE REGIONALI IN FAVORE DELL'EMIGRAZIONE E DELL'IMMIGRAZIONE - NUOVE NORME PER L'ISTITUZIONE DELLA CONSULTA REGIONALE DELL'EMIGRAZIONE E DELL'IMMIGRAZIONE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 14 aprile 1995, n.35 Sito esterno,

L.R. 8 agosto 2001 n.24,

L.R. 13 novembre 2001 n.38

Art. 1
Finalità della legge
1. La Regione anche in attuazione della legge 30 dicembre 1986, n. 943 Sito esterno, " Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine " concorre con la presente legge a tutelare, sotto il profilo economico, sociale e culturale e nel quadro della programmazione regionale, coordinandosi con eventuali iniziative degli Enti locali, gli emigrati, gli immigrati e i loro familiari.
2. A tal fine, la Regione prevede:
a) la promozione o lo svolgimento di iniziative ed attività volte a conservare e rinsaldare, nelle persone contemplate nel comma precedente, i legami con la cultura d'origine;
b) interventi volti ad agevolare il rientro degli emigrati, il loro inserimento o il reinserimento sociale e produttivo nel contesto socio-economico della regione;
c) interventi a favore degli stranieri o degli apolidi immigrati nella regione, allo scopo di agevolarne l'inserimento sociale, il riconoscimento dell'identità culturale e religiosa e la promozione dei diritti al lavoro, alla formazione professionale, alle prestazioni assistenziali e sanitarie, alla casa, onde rendere effettiva la pari dignità sociale e l'uguaglianza con i cittadini italiani;
d) la presentazione alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli Affari esteri di proposte di intervento a norma di quanto previsto dal quarto e quinto comma dell'art. 2 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 Sito esterno " Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo " .
3. La Regione, inoltre, promuove e favorisce l'attività di associazioni, di fondazioni e di altre istituzioni aventi sede in Emilia-Romagna o all'estero, che operino con continuità a favore dei soggetti contemplati nel primo comma, secondo le finalità della presente legge.

Note del Redattore:

Vedi ora la lettera e) dell'articolo 21 L.R. 14 aprile 1995, n.35 Sito esterno che fa

riferimento ai `venti rappresentanti degli emiliano-

romagnoli residenti stabilmente all'estero '.

Pertanto questo comma 3 è da intendersi nel senso che per

i problemi inerenti ai soli immigrati extracomunitari e ai

loro familiari, la Consulta si riunisce con esclusione dei `

venti rappresentanti degli emiliano-romagnoli residenti

stabilmente all'estero '.

(Incentivi finanziari alle nuove imprese costituite da

giovani) della L.R. 10 settembre 1987, n. 29 recante "

Interventi per lo sviluppo dell'occupazione" sono incluse

le iniziative delle cooperative, delle forme associative e

delle imprese costituite in tutto o in parte da giovani

emigrati emiliano-romagnoli e/o da immigrati extracomunitari.

Vedi ora la lettera f) dell'articolo 21 L.R. 14 aprile 1995, n.35 Sito esterno che fa

riferimento ai ` venti immigrati ... in rappresentanza delle

associazioni esistenti in Emilia - Romagna e delle maggiori

etnie ... '.

Pertanto questo comma 4 è da intendersi nel senso che per

i problemi inerenti ai soli emigrati e ai loro familiari la

Consulta si riunisce con esclusione dei ` venti immigrati

... '.

Espandi Indice