Espandi Indice

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 1990, n. 14

INIZIATIVE REGIONALI IN FAVORE DELL'EMIGRAZIONE E DELL'IMMIGRAZIONE - NUOVE NORME PER L'ISTITUZIONE DELLA CONSULTA REGIONALE DELL'EMIGRAZIONE E DELL'IMMIGRAZIONE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 14 aprile 1995, n.35 Sito esterno,

L.R. 8 agosto 2001 n.24,

L.R. 13 novembre 2001 n.38

Art. 3
Destinatari
1. Sono destinatari della presente legge:
a) i cittadini di origine emiliano-romagnola, per nascita o per residenza, emigrati per ragioni di lavoro in uno stato straniero;
b) i cittadini che dopo aver maturato un periodo di permanenza all'estero per ragioni di lavoro, non inferiore a due anni, acquistino o riacquistino la residenza in un comune della regione;
c) gli stranieri o gli apolidi che dimorano in un comune della regione salvo quanto previsto dalle norme della Comunita' economica europea a favore dei cittadini di Stati membri che risiedono in Italia per ragioni di lavoro o di studio.
2. Gli interventi di cui alla presente legge sono estesi ai familiari delle persone di cui al primo comma. 3.
3. I cittadini di cui alla lett. a) del primo comma, residenti all'estero fruiscono degli interventi e delle attivita' promozionali, contemplati dalla presente legge, indipendentemente dal periodo di permanenza nello stato d'immigrazione.
4. La permanenza all'estero dei cittadini di cui alla lett. b) del primo comma deve risultare da certificazioni di autorita' consolari o da documenti equipollenti di autorita' dello Stato straniero abilitate a rilasciare dichiarazioni facenti pubblica fede o da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' rilasciata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 '' Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autentificazione delle firme '' .
5. Ai fini del computo del periodo di permanenza all'estero, viene considerato anno intero il periodo superiore a sei mesi.
6. Dal requisito della permanenza di due anni all'estero si prescinde qualora i cittadini rientrino a causa di infortunio o malattia professionale gravemente invalidanti o per il verificarsi di eventi socio-politici tali da determinare un durevole pericolo o pregiudizio per la loro permanenza nei paesi di immigrazione, attestati dall'autorita' competente.
7. Trascorsi tre anni dal rientro, i cittadini non sono piu' ammessi a fruire degli interventi previsti dalla presente legge.
8. Non rientrano nelle categorie di cui alla lett. c) del primo comma i lavoratori occupati in organizzazioni ed imprese straniere che siano ammessi nel territorio italiano con contratti specifici e per tempo limitato, scaduto il quale siano tenuti al rimpatrio.

Note del Redattore:

Vedi ora la lettera e) dell'articolo 21 L.R. 14 aprile 1995, n.35 Sito esterno che fa

riferimento ai `venti rappresentanti degli emiliano-

romagnoli residenti stabilmente all'estero '.

Pertanto questo comma 3 è da intendersi nel senso che per

i problemi inerenti ai soli immigrati extracomunitari e ai

loro familiari, la Consulta si riunisce con esclusione dei `

venti rappresentanti degli emiliano-romagnoli residenti

stabilmente all'estero '.

(Incentivi finanziari alle nuove imprese costituite da

giovani) della L.R. 10 settembre 1987, n. 29 recante "

Interventi per lo sviluppo dell'occupazione" sono incluse

le iniziative delle cooperative, delle forme associative e

delle imprese costituite in tutto o in parte da giovani

emigrati emiliano-romagnoli e/o da immigrati extracomunitari.

Vedi ora la lettera f) dell'articolo 21 L.R. 14 aprile 1995, n.35 Sito esterno che fa

riferimento ai ` venti immigrati ... in rappresentanza delle

associazioni esistenti in Emilia - Romagna e delle maggiori

etnie ... '.

Pertanto questo comma 4 è da intendersi nel senso che per

i problemi inerenti ai soli emigrati e ai loro familiari la

Consulta si riunisce con esclusione dei ` venti immigrati

... '.

Espandi Indice