LEGGE REGIONALE 21 febbraio 1990, n. 14
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Vedi ora la lettera e) dell'articolo 21 L.R. 14 aprile 1995, n.35 che fa
riferimento ai `venti rappresentanti degli emiliano-
romagnoli residenti stabilmente all'estero '.
Pertanto questo comma 3 è da intendersi nel senso che per
i problemi inerenti ai soli immigrati extracomunitari e ai
loro familiari, la Consulta si riunisce con esclusione dei `
venti rappresentanti degli emiliano-romagnoli residenti
stabilmente all'estero '.
(Incentivi finanziari alle nuove imprese costituite da
giovani) della L.R. 10 settembre 1987, n. 29 recante "
Interventi per lo sviluppo dell'occupazione" sono incluse
le iniziative delle cooperative, delle forme associative e
delle imprese costituite in tutto o in parte da giovani
emigrati emiliano-romagnoli e/o da immigrati extracomunitari.
Vedi ora la lettera f) dell'articolo 21 L.R. 14 aprile 1995, n.35 che fa
riferimento ai ` venti immigrati ... in rappresentanza delle
associazioni esistenti in Emilia - Romagna e delle maggiori
etnie ... '.
Pertanto questo comma 4 è da intendersi nel senso che per
i problemi inerenti ai soli emigrati e ai loro familiari la
Consulta si riunisce con esclusione dei ` venti immigrati