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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 1990, n. 14

INIZIATIVE REGIONALI IN FAVORE DELL'EMIGRAZIONE E DELL'IMMIGRAZIONE - NUOVE NORME PER L'ISTITUZIONE DELLA CONSULTA REGIONALE DELL'EMIGRAZIONE E DELL'IMMIGRAZIONE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 14 aprile 1995, n.35 Sito esterno,

L.R. 8 agosto 2001 n.24,

L.R. 13 novembre 2001 n.38

Titolo III
CONSULTA REGIONALE DELL'EMIGRAZIONE E DELL'IMMIGRAZIONE
Art. 20
Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione
1. Al fine di coordinare una politica complessiva per l'emigrazione e l'immigrazione, la Giunta regionale si avvale di una Consulta che ha il compito di:
a) proporre l'adeguamento delle leggi e dei provvedimenti regionali alle esigenze emergenti nel settore;
b) formulare proposte ed esprimere pareri, nell'ambito del programma regionale di sviluppo, sul programma intersettoriale degli interventi oggetto della presente legge;
c) formulare proposte ed esprimere pareri in merito alle problematiche concernenti i fenomeni migratori;
d) proporre l'effettuazione di studi, ricerche e indagini di cui all'articolo 2;
e) esprimere osservazioni e proposte sui piani e sui programmi regionali per gli aspetti che riguardano l'emigrazione e l'immigrazione;
f) avanzare proposte e pareri in ordine alle iniziative e agli interventi regionali svolti in attuazione della presente legge;
g) promuovere e partecipare ad incontri e iniziative riguardanti l'emigrazione e l'immigrazione, anche in collaborazione con le associazioni, con le istituzioni e con gli enti interessati;
h) agire in collegamento con le Consulte di altre regioni e promuovere gli opportuni contatti con il Governo e con gli organismi comunitari;
i) segnalare l'opportunità di proporre al Parlamento, ai sensi dell'art. 121 della Costituzione Sito esterno, e agli organismi comunitari provvedimenti e iniziative tendenti a tutelare i diritti dei migranti;
l) promuovere programmi culturali per i diversi gruppi nazionali presenti sul territorio dell'Emilia-Romagna, anche su proposta della Consulta nazionale per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie di cui all'art. 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 943 Sito esterno, anche mediante corsi effettuati presso le scuole superiori o istituti universitari;
m) esprimere parere su ogni altro argomento sottoposto dai competenti organi della Regione.
Art. 21

(modificato comma 2 da L.R. 13 novembre 2001 n.38)

Composizione della Consulta
1. La Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale. E' presieduta da un Assessore o da persona designata dalla Giunta regionale, anche al di fuori del proprio seno, ed è composta da:
a) i tre componenti l'Ufficio di Presidenza della Commissione consiliare regionale competente;
b) un rappresentante per ogni Consulta provinciale dell'emigrazione e/o immigrazione, designato dalle medesime;
c) cinque esperti eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a tre;
d) dieci rappresentanti delle organizzazioni ed associazioni anche di volontariato a carattere nazionale, che abbiano una sede permanente nel territorio regionale e che operino con specificità e continuità da almeno tre anni in Italia e all'estero a favore degli emigrati emiliano-romagnoli, degli immigrati e delle loro famiglie;
e) venti rappresentanti degli emiliano-romagnoli, residenti stabilmente all'estero, dei quali almeno cinque giovani, proposti dalle associazioni di corregionali esistenti all'estero, tenuto conto della consistenza numerica, della dislocazione geografica e dell'attività svolta dalle associazioni medesime;
f) venti immigrati, dei quali almeno cinque donne, in rappresentanza delle associazioni esistenti in Emilia-Romagna e delle maggiori etnie, designati dal Forum delle associazioni di cui all'art. 23 bis;
g) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale;
h) cinque rappresentanti degli istituti di patronato e di assistenza sociale che assistono gli emigrati e loro familiari e che operano in campo nazionale e regionale o abbiano uffici all'estero;
i) un rappresentante designato dall'Unioncamere regionale;
l) un rappresentante dell'APT (Azienda di promozione turistica regionale);
m) un rappresentante designato dall'Ufficio regionale del lavoro;
n) un rappresentante designato da ciascuna delle Università della regione;
o) un rappresentante designato da ciascuna Azienda per il diritto allo studio universitario della regione;
p) il Sovrintendente scolastico della regione o un suo delegato. Le funzioni di Segretario sono svolte da un collaboratore regionale.
2. Tra i componenti di cui alla lettera e) del comma 1 sono individuati i coordinatori di area, i cui compiti e funzioni sono determinati con apposito atto della Giunta regionale, su proposta della Consulta.
3. I membri di cui alle lettere d), e), f) e h) sono nominati dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, in base alle designazioni delle organizzazioni, associazioni o enti di appartenenza.
4. La Consulta è costituita all'inizio di ogni legislatura e scade nel termine fissato dall'art. 16, comma 1, lett. a) della L.R. 27 maggio 1994, n. 24.
5. I componenti della Consulta decadono con il venir meno dell'eventuale mandato di rappresentanza tra gli stessi e gli enti, associazioni od organizzazioni che li hanno designati, oppure quando risultano assenti ingiustificati per tre volte consecutive alle riunioni della Consulta ovvero, nel caso dei consultori di cui alle lettere e) ed f) del comma 1, quando perdano la residenza nel Paese di emigrazione.
6. Per le designazioni di altri soggetti previsti dal comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 della L.R. 27 maggio 1994, n. 24.
Art. 22
Funzionamento della Consulta
1. La Consulta dell'emigrazione e dell'immigrazione si riunisce, di regola, almeno due volte l'anno, oppure, in seduta straordinaria, qualora lo richiedano il suo Presidente, il Comitato esecutivo, la Giunta regionale o almeno 1/3 dei componenti della Consulta stessa.
2. Le sedute sono plenarie quando gli argomenti da trattare sono comuni agli emigrati e immigrati.
3. Per i problemi inerenti ai soli immigrati extracomunitari e ai loro familiari, la Consulta, in attuazione di quanto disposto dalla legge 30 dicembre 1986, n. 943 Sito esterno, si riunisce con esclusione dei componenti previsti dalla lettera d) dell'articolo 21. (1)
4. Per i problemi inerenti ai soli emigrati e ai loro familiari la Consulta si riunisce con esclusione dei componenti previsti dalla lettera e) dell'art. 21. (3)
5. La Consulta elegge nel proprio seno un Comitato esecutivo.
6. Ogniqualvolta lo ritenga utile, il Presidente, previa consultazione del Comitato esecutivo, potrà far partecipare ai lavori della Consulta rappresentanti di amministrazioni, associazioni ed enti interessati agli argomenti in esame, senza diritto di voto.
7. Il Presidente della Consulta invia entro il 31 marzo di ogni anno al Presidente della Giunta regionale una dettagliata relazione sull'attività svolta nel precedente anno. Il Presidente della Giunta regionale trasmette la relazione al Presidente del Consiglio regionale.
8. La Consulta adotta un regolamento interno per disciplinare il proprio funzionamento, limitatamente agli aspetti non previsti nel presente articolo, e le modalità di elezione del Comitato esecutivo.
Art. 23
Comitato esecutivo della Consulta e suoi compiti
1. Il Comitato esecutivo previsto dall'art. 22, è composto dal Presidente della Consulta dell'emigrazione e dell'immigrazione che lo presiede e da otto membri, eletti dalla Consulta secondo le modalità previste dal regolamento, di cui almeno uno in rappresentanza degli emiliano-romagnoli all'estero, e uno in rappresentanza degli immigrati extracomunitari.
2. Il Comitato esecutivo:
a) delibera la convocazione straordinaria delle riunioni della Consulta, predisponendone l'ordine del giorno ed esprime il proprio parere sulla partecipazione alle sedute della Consulta dei soggetti di cui al sesto comma dell'art. 22;
b) collabora con il Presidente della Consulta per l'applicazione e per la realizzazione dei programmi e delle iniziative concernenti l'emigrazione e l'immigrazione;
c) formula proposte ed esprime pareri alla Giunta, in ordine agli atti amministrativi concernenti l'applicazione della presente legge e, in via d'urgenza, può esprimere pareri richiesti alla Consulta, salvo riferirne alla stessa nella sua prima seduta successiva.
3. Per lo svolgimento dell'attività istruttoria e propositiva nell'ambito dei compiti della Consulta il Comitato esecutivo può avvalersi di consulenti o esperti esterni o di gruppi di lavoro interdisciplinari.
4. La durata del Comitato coincide con quella della Consulta.
5. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario della Consulta.
Art. 23 bis
Forum delle associazioni di immigrati
1. Allo scopo di favorire il necessario coordinamento tra le associazioni di immigrati operanti sul territorio regionale e per dar vita ad un consultazione permanente sui problemi dell'immigrazione e sulle scelte di politica migratoria della Regione, la Consulta promuove la costituzione del Forum delle associazioni di immigrati.
2. La Giunta regionale, su proposta della Consulta, stabilisce i compiti e determina procedure e modalità di funzionamento del suddetto organismo.
Art. 24
Spese per il funzionamento della Consulta
1. Alle spese per il funzionamento della Consulta dell'emigrazione e dell'immigrazione, nonchè del suo Comitato esecutivo, l'Amministrazione regionale provvede con i fondi di cui al capitolo 50020 " Spese per il funzionamento, compresi i gettoni di presenza, i compensi ai componenti, le indennità di missione ed il rimborso di spese di trasporto ai membri estranei alla Regione, di consigli, comitati e commissioni " , del Bilancio regionale di previsione. Annualmente la Giunta regionale assegna alla Consulta il fabbisogno previsto di spese di funzionamento.
2. Tale somma viene erogata al Presidente della Consulta, il quale la amministra in qualità di funzionario delegato dalla Regione a norma del Regolamento regionale 9 dicembre 1978, n. 50 per la disciplina della gestione dei fondi accreditati ai funzionari delegati.
3. La deliberazione di Giunta stabilisce l'ammontare delle somme che il Presidente potrà prelevare con buoni di prelievo per il pagamento in contanti di spese minute urgenti.
4. Gli assegni ed i buoni di prelievo saranno controfirmati dal Segretario della Consulta.
5. Al Presidente, qualora sia persona estranea all'Amministrazione regionale, viene attribuito un compenso pari al 50% dell'indennità di cui al secondo comma dell'art. 1 della L.R. 12 gennaio 1978, n. 3 sul trattamento economico e previdenziale dei consiglieri regionali, come modificato dall'art. 1 della L.R. 20 settembre 1983, n. 37, che è adeguata di diritto in caso di modificazioni di tale norma.
6. Ai componenti della Consulta residenti all'estero è corrisposto, per la loro partecipazione alle sedute di lavoro alla Consulta, un rimborso pari al trattamento economico di missione percepito dai collaboratori regionali inquadrati al livello retributivo più elevato che si recano in Stati esteri. Lo stesso rimborso compete al Presidente e ai componenti della Consulta che in rappresentanza della stessa si recano all'estero previa autorizzazione della Giunta regionale.
7. La Consulta è tenuta, entro il gennaio di ogni anno, a presentare alla Giunta regionale e alla Commissione consiliare competente il programma annuale di massima delle missioni all'estero per lo svolgimento delle attività promozionali, disposto previa intesa con il Governo, come previsto dall'art. 4 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno.
8. Per la partecipazione alle sedute della Consulta e del Comitato esecutivo, spettano ai componenti residenti in Emilia-Romagna, ad eccezione del Presidente, un gettone di presenza ed il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista dalla L.R. 18 marzo 1985, n. 8 e successive modificazioni.
9. Per la partecipazione a incontri, convegni, seminari e conferenze spetta al Presidente ed ai componenti della Consulta il trattamento di missione nella misura prevista dall'art. 2 della L.R. 18 marzo 1985, n. 8 relativa ai compensi e rimborsi spettanti ai componenti di organi collegiali e successive modificazioni.
10. Le riunioni della Consulta e del Comitato per la trattazione dei problemi dei lavoratori extracomunitari immigrati e delle loro famiglie non danno diritto ad alcun compenso ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 943 Sito esterno.tit

Note del Redattore:

Vedi ora la lettera e) dell'articolo 21 L.R. 14 aprile 1995, n.35 Sito esterno che fa

riferimento ai `venti rappresentanti degli emiliano-

romagnoli residenti stabilmente all'estero '.

Pertanto questo comma 3 è da intendersi nel senso che per

i problemi inerenti ai soli immigrati extracomunitari e ai

loro familiari, la Consulta si riunisce con esclusione dei `

venti rappresentanti degli emiliano-romagnoli residenti

stabilmente all'estero '.

(Incentivi finanziari alle nuove imprese costituite da

giovani) della L.R. 10 settembre 1987, n. 29 recante "

Interventi per lo sviluppo dell'occupazione" sono incluse

le iniziative delle cooperative, delle forme associative e

delle imprese costituite in tutto o in parte da giovani

emigrati emiliano-romagnoli e/o da immigrati extracomunitari.

Vedi ora la lettera f) dell'articolo 21 L.R. 14 aprile 1995, n.35 Sito esterno che fa

riferimento ai ` venti immigrati ... in rappresentanza delle

associazioni esistenti in Emilia - Romagna e delle maggiori

etnie ... '.

Pertanto questo comma 4 è da intendersi nel senso che per

i problemi inerenti ai soli emigrati e ai loro familiari la

Consulta si riunisce con esclusione dei ` venti immigrati

... '.

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