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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 marzo 1990, n. 22

DISPOSIZIONI DI PRINCIPIO E DISCIPLINA GENERALE PER LA COOPERAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 27 del 26 marzo 1990

Titolo II
CONSORZIO FIDI
Art. 7
Costituzione di un consorzio fidi regionale per la cooperazione
1. La Regione Emilia - Romagna promuove la creazione di un Consorzio fidi regionale tra imprese cooperative.
2. Il Consorzio, oltre la prestazione di garanzie fideiussorie, svolge le attività di consulenza e assistenza in materia finanziaria previste dall'art. 2 e promuove la stipulazione di convenzioni con il sistema creditizio, per facilitare l'accesso al credito da parte delle cooperative. Il Consorzio interviene per favorire i programmi di investimento per lo sviluppo delle cooperative.
3. La Regione Emilia - Romagna contribuisce alla formazione del fondo consortile.
4. Il Consiglio regionale con propria delibera determina i criteri per l'individuazione dei destinatari dei servizi del Consorzio, le modalità di concessione e i vincoli di destinazione del contributo al fondo.
5. L'erogazione del contributo è condizionata all'approvazione dello Statuto del Consorzio e alla nomina di uno o più rappresentanti della Regione nel Consiglio di amministrazione da parte del Consiglio regionale.

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