Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 marzo 1990, n. 22

DISPOSIZIONI DI PRINCIPIO E DISCIPLINA GENERALE PER LA COOPERAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 27 del 26 marzo 1990

Titolo I
SERVIZI ED INCENTIVI PER LE COOPERATIVE
Art. 2
Servizi per la cooperazione
1. La Regione Emilia - Romagna promuove specifici interventi per facilitare la promozione e la qualificazione dell'impresa cooperativa, in quanto operante nei settori di competenze regionali. In particolare tali interventi possono riguardare servizi e progetti di particolare rilevanza relativi a:
a) attività finalizzate alla valorizzazione del lavoro e delle capacità professionali;
b) consulenza tecnico - manegeriali per il potenziamento e la realizzazione aziendale;
c) attività di assistenza e consulenza finanziaria al fine di agevolare l'accesso ai canali di credito e di coordinare i possibili strumenti finanziari in rapporto alle esigenze delle imprese;
d) diffusione e trasferimento di conoscenze e competenze nel settore dell'innovazione tecnologica, con particolare riferimento alle iniziative volte all'introduzione di nuovi prodotti e nuove tecniche che incrementino la produttività e la competitività;
e) preparazione di studi di mercato e progetti di fattibilità per processi di ammodernamento e di nuova localizzazione delle imprese;
f) attività di ricerca caratterizzate da contenuti particolarmente rilevanti ai fini dello sviluppo del settore cooperativo;
g) assistenza e promozione per programmi dicommercializzazione e di sviluppo dell'esportazione;
h) costituzione di servizi per la certificazione e il controllo dell'andamento finanziario, organizzativo e produttivo delle Cooperative.
Art. 3
Modalità e criteri per la fornitura dei servizi
1. Per la fornitura dei servizi di cui all'art. 2 la Regione può stipulare convenzioni con associazioni, enti, società pubbliche e private che svolgono, con comprovata qualificazione, attività di servizi alle imprese cooperative.
2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, stabilisce procedure e modalità per la definizione delle convenzioni.
3. Sempre ai fini della attuazione dell'art. 21 la Regione coordina l'attività degli organismi di emanazione regionale operanti nel campo dei servizi alle imprese.
Art. 4
Priorità e criteri
1. Nella ammissione agli interventi di cui all'art. 2 e all'art. 5 sono considerate prioritarie le iniziative che si distinguono per:
a) caratteristiche di innovazione nelle tecnologie e nella organizzazione produttiva;
b) l'adozione di tecnologie e metodi di produzione compatibili con l'ambiente;
c) particolare rilevanza sociale e civile;
d) rispondenza alle esigenze dei territori svantaggiati.
2. La positiva verifica dello stato dell'azienda è condizione per l'accesso agli interventi di cui all'art. 2.
Art. 5
Programmi di integrazione e sviluppo
1. La Regione Emilia - Romagna partecipa al finanziamento della progettazione di programmi di integrazione e di sviluppo per i fini di cui all'art. 2.
2. I progetti possono essere presentati tramite le associazioni regionali di rappresentanza del movimento cooperativo, da consorzi di cooperative, da più cooperative in forma associata; essi debbono includere:
a) iniziative di integrazione intercooperativa;
b) promozione commerciale, marketing, supporto all'esportazione;
c) tutela e controllo della qualità delle produzioni;
d) acquisizione di know - how e tecnologie;
e) assistenza finanziaria;
f) formazione e informazione professionali;
g) strutturazione organizzativa.
Art. 6
Costituzione del sistema informativo sulla cooperazione regionale( SICR)
1. Il sistema informativo sulla cooperazione raccoglie ed elabora dati sulla cooperazione regionale.
2. Il SICR è costituito nell'ambito dell'Assessorato regionale competente in materia di cooperazione ed opera in raccordo con le Associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo, con le quali può sviluppare apposita convenzione per acquisire tutte le informazioni utili ai fini delle conoscenze del fenomeno cooperativo.

Espandi Indice