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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 marzo 1990, n. 22

DISPOSIZIONI DI PRINCIPIO E DISCIPLINA GENERALE PER LA COOPERAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 27 del 26 marzo 1990

INDICE

Art. 1 - Principi generali
Chiudere area tit1 Titolo I - SERVIZI ED INCENTIVI PER LE COOPERATIVE
Art. 2 - Servizi per la cooperazione
Art. 3 - Modalità e criteri per la fornitura dei servizi
Art. 4 - Priorità e criteri
Art. 5 - Programmi di integrazione e sviluppo
Art. 6 - Costituzione del sistema informativo sulla cooperazione regionale( SICR)
Espandere area tit2 Titolo II - CONSORZIO FIDI
Espandere area tit3 Titolo III - ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER LA COOPERAZIONE
Espandere area tit4 Titolo IV PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA ALLA COSTITUZIONE DELLA " FONDAZIONE PER LA COOPERAZIONE EMILIANO - ROMAGNOLA"
Espandere area tit5 Titolo V - DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Principi generali
1. La Regione Emilia - Romagna, ispirandosi ai principi sanciti dall'articolo 45 della Costituzione Sito esterno e dall'articolo 3 del propio Statuto, riconosce la funzione sociale ed il ruolo economico della cooperazione.
2. Con la presente legge la Regione Emilia - Romagna disciplina in armonia con gli obiettivi della programmazione regionale - gli interventi volti alla promozione, allo sviluppo e alla qualificazione della impresa cooperativa.
Titolo I
SERVIZI ED INCENTIVI PER LE COOPERATIVE
Art. 2
Servizi per la cooperazione
1. La Regione Emilia - Romagna promuove specifici interventi per facilitare la promozione e la qualificazione dell'impresa cooperativa, in quanto operante nei settori di competenze regionali. In particolare tali interventi possono riguardare servizi e progetti di particolare rilevanza relativi a:
a) attività finalizzate alla valorizzazione del lavoro e delle capacità professionali;
b) consulenza tecnico - manegeriali per il potenziamento e la realizzazione aziendale;
c) attività di assistenza e consulenza finanziaria al fine di agevolare l'accesso ai canali di credito e di coordinare i possibili strumenti finanziari in rapporto alle esigenze delle imprese;
d) diffusione e trasferimento di conoscenze e competenze nel settore dell'innovazione tecnologica, con particolare riferimento alle iniziative volte all'introduzione di nuovi prodotti e nuove tecniche che incrementino la produttività e la competitività;
e) preparazione di studi di mercato e progetti di fattibilità per processi di ammodernamento e di nuova localizzazione delle imprese;
f) attività di ricerca caratterizzate da contenuti particolarmente rilevanti ai fini dello sviluppo del settore cooperativo;
g) assistenza e promozione per programmi dicommercializzazione e di sviluppo dell'esportazione;
h) costituzione di servizi per la certificazione e il controllo dell'andamento finanziario, organizzativo e produttivo delle Cooperative.
Art. 3
Modalità e criteri per la fornitura dei servizi
1. Per la fornitura dei servizi di cui all'art. 2 la Regione può stipulare convenzioni con associazioni, enti, società pubbliche e private che svolgono, con comprovata qualificazione, attività di servizi alle imprese cooperative.
2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, stabilisce procedure e modalità per la definizione delle convenzioni.
3. Sempre ai fini della attuazione dell'art. 21 la Regione coordina l'attività degli organismi di emanazione regionale operanti nel campo dei servizi alle imprese.
Art. 4
Priorità e criteri
1. Nella ammissione agli interventi di cui all'art. 2 e all'art. 5 sono considerate prioritarie le iniziative che si distinguono per:
a) caratteristiche di innovazione nelle tecnologie e nella organizzazione produttiva;
b) l'adozione di tecnologie e metodi di produzione compatibili con l'ambiente;
c) particolare rilevanza sociale e civile;
d) rispondenza alle esigenze dei territori svantaggiati.
2. La positiva verifica dello stato dell'azienda è condizione per l'accesso agli interventi di cui all'art. 2.
Art. 5
Programmi di integrazione e sviluppo
1. La Regione Emilia - Romagna partecipa al finanziamento della progettazione di programmi di integrazione e di sviluppo per i fini di cui all'art. 2.
2. I progetti possono essere presentati tramite le associazioni regionali di rappresentanza del movimento cooperativo, da consorzi di cooperative, da più cooperative in forma associata; essi debbono includere:
a) iniziative di integrazione intercooperativa;
b) promozione commerciale, marketing, supporto all'esportazione;
c) tutela e controllo della qualità delle produzioni;
d) acquisizione di know - how e tecnologie;
e) assistenza finanziaria;
f) formazione e informazione professionali;
g) strutturazione organizzativa.
Art. 6
Costituzione del sistema informativo sulla cooperazione regionale( SICR)
1. Il sistema informativo sulla cooperazione raccoglie ed elabora dati sulla cooperazione regionale.
2. Il SICR è costituito nell'ambito dell'Assessorato regionale competente in materia di cooperazione ed opera in raccordo con le Associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo, con le quali può sviluppare apposita convenzione per acquisire tutte le informazioni utili ai fini delle conoscenze del fenomeno cooperativo.
Titolo II
CONSORZIO FIDI
Art. 7
Costituzione di un consorzio fidi regionale per la cooperazione
1. La Regione Emilia - Romagna promuove la creazione di un Consorzio fidi regionale tra imprese cooperative.
2. Il Consorzio, oltre la prestazione di garanzie fideiussorie, svolge le attività di consulenza e assistenza in materia finanziaria previste dall'art. 2 e promuove la stipulazione di convenzioni con il sistema creditizio, per facilitare l'accesso al credito da parte delle cooperative. Il Consorzio interviene per favorire i programmi di investimento per lo sviluppo delle cooperative.
3. La Regione Emilia - Romagna contribuisce alla formazione del fondo consortile.
4. Il Consiglio regionale con propria delibera determina i criteri per l'individuazione dei destinatari dei servizi del Consorzio, le modalità di concessione e i vincoli di destinazione del contributo al fondo.
5. L'erogazione del contributo è condizionata all'approvazione dello Statuto del Consorzio e alla nomina di uno o più rappresentanti della Regione nel Consiglio di amministrazione da parte del Consiglio regionale.
Titolo III
ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER LA COOPERAZIONE
Art. 8
Commissione regionale per la cooperazione
1. E' istituita presso la Giunta regionale la Commissione regionale per la cooperazione, con funzioni consultive e propositive. La Commissione è composta:
a) dall'Assessore regionale alla cooperazione, o da un suo delegato, che la presiede;
b) dagli Assessori competenti in materia di agricoltura, edilizia e commercio;
c) da quattro membri designati da ciascuna delle sezioni regionali delle Associazioni cooperative maggiormente rappresentantive sul territorio regionale;
d) da sei membri designati dalle organizzazioni regionali imprenditoriali e sindacali dei settori produttivi;
e) da cinque membri eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a tre.
2. La Commissione resta in carica quanto il Consiglio regionale e scade con esso.
3. I membri della Commissione sono nominati con decreto del Presidente della Regione, il quale provvede anche alla designazione del segretario scegliendo tra i collaboratori regionali.
4. Il funzionamento della Commissione è disciplinato con deliberazione della Giunta regionale.
5. Alla Commissione spettano inoltre le competenze già attribuite alla Consulta regionale della cooperazione istituita dall'art. 2 della LR 17 marzo 1980, n. 17, escluse quelle relative alle modalità di applicazione delle Legge regionali 27 luglio 1982, n. 33, e 10 settembre 1987, n. 29. E' abrogato l'art. 3 della LR n. 17 del 1980.
Art. 9
Compiti della Commissione
1. La Commissione esprime pareri e proposte sulle scelte di programmazione regionale riguardanti lo sviluppo della cooperazione.
2. In particolare, la Commissione:
a) propone indirizzi e criteri per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge;
b) favorisce lo sviluppo dei rapporti fra le istituzioni e la cooperazione, anche al fine di un più generale coordinamento fra gli interventi nazionali, regionali e locali;
c) verifica annualmente, attraverso una relazione alla Giunta, che la trasmette alla competente Commissione consiliare, la propria attività in rapporto alle politiche regionali di promozione e sostegno del movimento cooperativo;
d) esprime parere sulle convenzioni di cui all'art. 3 e sui progetti di cui all'art. 5;
e) svolge ogni altro compito ad essa attribuito dalle leggi o dai regolamenti regionali.
Titolo IV
PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA ALLA COSTITUZIONE DELLA " FONDAZIONE PER LA COOPERAZIONE EMILIANO - ROMAGNOLA"
Art. 10
Fondazione per la cooperazione emiliano - romagnola
1. La Regione emilia - Romagna è autorizzata a partecipare, quale socio fondatore, unitamente alleassociazioni cooperative e ad soggetti pubblici eprivati, alla istituzione della " Fondazione per la cooperazione emiliano - romagnola", la quale sarà costituita con apposito atto pubblico secondo le procedure fissate dal sodive civile.
2. La partecipazione della Regione è subordinata alla condizione che la Fondazione abbia lo scopo di:
a) promuovere ed attuare ricerche, studi, convegni, seminari riguardanti il movimentocooperativo;
b) costituire ed aggiornare un archivio storico ed un centro di documentazione sul movimento cooperativo.
Art. 11
Esercizio dei diritti di socio fondatore
1. I diritti inerenti alla qualità di socio fondatore della Regione Emilia - Romagna sono esercitati dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore all'uopo delegato.
Art. 12
Nomina dei rappresentanti della Regione
1. Spetta al Consiglio regionale procedere alla nomina dei rappresentanti della Regione negli organi della Fondazione, secondo quanto sarà previsto dallo Statuto della Fondazione stessa.
Art. 13
Contributo
1. La Regione partecipa alla costituzione del patrimonio della Fondazione con un contributo di Lire 100 milioni.
Titolo V
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 14
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, l'Amministrazione regionale farà fronte, a partire dall'esercizio 1990, mediante l'istituzione di appositi capitoli di spesa, con apposita e specifica autorizzazione che verrà disposta in sede di approvazione della legge finanziaria regionale adottata in coincidenza con la legge annuale di bilancio o di variazione al bilancio stesso, ai sensi dell'art. 13 bis della LR 6 luglio 1977, n. 31.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di ooservarla e di farla osservare cone legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 23 marzo 1990

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