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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 23 marzo 1990, n. 22

DISPOSIZIONI DI PRINCIPIO E DISCIPLINA GENERALE PER LA COOPERAZIONE

Art. 10
Fondazione per la cooperazione emiliano-romagnola
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare, quale socio fondatore, unitamente alle associazioni cooperative e ad altri soggetti pubblici e privati, alla istituzione della "Fondazione per la cooperazione emiliano-romagnola", la quale sarà costituita con apposito atto pubblico secondo le procedure fissate dal codice civile.
2. La partecipazione della Regione è subordinata alla condizione che la Fondazione abbia lo scopo di:
a) promuovere ed attuare ricerche, studi, convegni, seminari riguardanti il movimento cooperativo;
b) costituire ed aggiornare un archivio storico ed un centro di documentazione sul movimento cooperativo.

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