LEGGE REGIONALE 23 marzo 1990, n. 22
DISPOSIZIONI DI PRINCIPIO E DISCIPLINA GENERALE PER LA COOPERAZIONE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 12
Nomina dei rappresentanti della Regione
1. Spetta al Consiglio regionale procedere alla nomina dei rappresentanti della Regione negli organi della Fondazione, secondo quanto sarà previsto dallo Statuto della Fondazione stessa.