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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 23 marzo 1990, n. 22

DISPOSIZIONI DI PRINCIPIO E DISCIPLINA GENERALE PER LA COOPERAZIONE

Art. 12
Nomina dei rappresentanti della Regione
1. Spetta al Consiglio regionale procedere alla nomina dei rappresentanti della Regione negli organi della Fondazione, secondo quanto sarà previsto dallo Statuto della Fondazione stessa.

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