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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 23 marzo 1990, n. 22

DISPOSIZIONI DI PRINCIPIO E DISCIPLINA GENERALE PER LA COOPERAZIONE

Art. 2
Servizi per la cooperazione
1. La Regione Emilia-Romagna promuove specifici interventi per facilitare la promozione e la qualificazione dell'impresa cooperativa, in quanto operante nei settori di competenza regionali. In particolare tali interventi possono riguardare servizi e progetti di particolare rilevanza relativi a:
a) attività finalizzate alla valorizzazione del lavoro e delle capacità professionali;
b) consulenza tecnico-manageriali per il potenziamento e la razionalizzazione aziendale;
c) attività di assistenza e consulenza finanziaria al fine di agevolare l'accesso ai canali di credito e di coordinare i possibili strumenti finanziari in rapporto alle esigenze delle imprese;
d) diffusione e trasferimento di conoscenze e competenze nel settore dell'innovazione tecnologica, con particolare riferimento alle iniziative volte all'introduzione di nuovi prodotti e nuove tecniche che incrementino la produttività e la competitività;
e) preparazione di studi di mercato e progetti di fattibilità per processi di ammodernamento e di nuova localizzazione delle imprese;
f) attività di ricerca caratterizzate da contenuti particolarmente rilevanti ai fini dello sviluppo del settore cooperativo;
g) assistenza e promozione per programmi di commercializzazione e di sviluppo dell'esportazione;
h) costituzione di servizi per la certificazione e il controllo dell'andamento finanziario, organizzativo e produttivo delle Cooperative.

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