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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 23 marzo 1990, n. 22

DISPOSIZIONI DI PRINCIPIO E DISCIPLINA GENERALE PER LA COOPERAZIONE

Art. 3
Modalità e criteri per la fornitura dei servizi
1. Per la fornitura dei servizi di cui all'art. 2 la Regione può stipulare convenzioni con associazioni, enti, società pubbliche e private che svolgono, con comprovata qualificazione, attività di servizio alle imprese cooperative.
2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, stabilisce procedure e modalità per la definizione delle convenzioni.
3. Sempre ai fini della attuazione dell'art. 2 la Regione coordina l'attività degli organismi di emanazione regionale operanti nel campo dei servizi alle imprese.

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