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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 23 marzo 1990, n. 22

DISPOSIZIONI DI PRINCIPIO E DISCIPLINA GENERALE PER LA COOPERAZIONE

Art. 4
Priorità e criteri
1. Nella ammissione agli interventi di cui all'art. 2 e all'art. 5 sono considerate prioritarie le iniziative che si distinguono per:
a) caratteristiche di innovazione nelle tecnologie e nella organizzazione produttiva;
b) l'adozione di tecnologie e metodi di produzione compatibili con l'ambiente;
c) particolare rilevanza sociale e civile;
d) rispondenza alle esigenze dei territori svantaggiati.
2. La positiva verifica dello stato dell'azienda è condizione per l'accesso agli interventi di cui all'art. 2.

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