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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 23 marzo 1990, n. 22

DISPOSIZIONI DI PRINCIPIO E DISCIPLINA GENERALE PER LA COOPERAZIONE

Art. 5
Programmi di integrazione e sviluppo
1. La Regione Emilia-Romagna partecipa al finanziamento della progettazione di programmi di integrazione e di sviluppo per i fini di cui all'art. 2.
2. I progetti possono essere presentati tramite le associazioni regionali di rappresentanza del movimento cooperativo, da consorzi di cooperative, da più cooperative in forma associata; essi debbono includere:
a) iniziative di integrazione intercooperativa;
b) promozione commerciale, marketing, supporto all'esportazione;
c) tutela e controllo della qualità delle produzioni;
d) acquisizione di know-how e tecnologie;
e) assistenza finanziaria;
f) formazione e informazione professionali;
g) strutturazione organizzativa.

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