LEGGE REGIONALE 23 marzo 1990, n. 22
DISPOSIZIONI DI PRINCIPIO E DISCIPLINA GENERALE PER LA COOPERAZIONE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 7 bis
(aggiunto da art. 2 L.R. 12 dicembre 1997 n. 42)
Contributi integrativi
1. La Regione può, in relazione all'operatività conseguita dal consorzio, integrare il fondo consortile di cui all'art. 7 mediante la concessione di contributi.
2. La Giunta regionale determina le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1 e stabilisce i vincoli di destinazione.
3. Gli interessi maturati annualmente sui contributi integrativi erogati dalla Regione al fondo rischi consortile devono essere prioritariamente destinati all'incremento del fondo stesso e potranno essere eventualmente utilizzati, nella misura massima del trenta per cento, per le spese necessarie al raggiungimento degli scopi del fondo stesso.