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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 23 marzo 1990, n. 22

DISPOSIZIONI DI PRINCIPIO E DISCIPLINA GENERALE PER LA COOPERAZIONE

Art. 8

(sostituita lett. b) e aggiunta lett. f) al comma 1 da art. 15

L.R. 4 febbraio 1994 n. 7 Sito esterno)

Commissione regionale per la cooperazione
1. È istituita presso la Giunta regionale la Commissione regionale per la cooperazione, con funzioni consultive e propositive. La Commissione è composta:
a) dall'Assessore regionale alla cooperazione, o da un suo delegato, che la presiede;
b) dagli Assessori competenti in materia di agricoltura, edilizia, commercio, sanità e servizi sociali;
c) da quattro membri designati da ciascuna delle sezioni regionali delle Associazioni cooperative maggiormente rappresentative sul territorio regionale;
d) da sei membri designati dalle organizzazioni regionali imprenditoriali e sindacali dei settori produttivi;
e) da cinque membri eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a tre.
f) due membri designati dalle sezioni regionali delle cooperative sociali delle associazioni cooperative maggiormente rappresentative sul territorio regionale.
2. La Commissione resta in carica quanto il Consiglio regionale e scade con esso.
3. I membri della Commissione sono nominati con decreto del Presidente della Regione, il quale provvede anche alla designazione del segretario scegliendolo tra i collaboratori regionali.
4. Il funzionamento della Commissione è disciplinato con deliberazione della Giunta regionale.
5. Alla Commissione spettano inoltre le competenze già attribuite alla Consulta regionale della cooperazione istituita dall'art. 2 della L.R. 17 marzo 1980, n. 17, escluse quelle relative alle modalità di applicazione delle Leggi regionali 27 luglio 1982, n. 33, e 10 settembre 1987, n. 29. È abrogato l'art. 3 della L.R. n. 17 del 1980.

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