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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 23 marzo 1990, n. 22

DISPOSIZIONI DI PRINCIPIO E DISCIPLINA GENERALE PER LA COOPERAZIONE

Art. 1
Principi generali
1. La Regione Emilia-Romagna, ispirandosi ai principi sanciti dall'articolo 45 della Costituzione Sito esterno e dall'articolo 3 del proprio Statuto, riconosce la funzione sociale ed il ruolo economico della cooperazione.
2. Con la presente legge la Regione Emilia-Romagna disciplina - in armonia con gli obiettivi della programmazione regionale - gli interventi volti alla promozione, allo sviluppo e alla qualificazione della impresa cooperativa.

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