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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 23 marzo 1990, n. 22

DISPOSIZIONI DI PRINCIPIO E DISCIPLINA GENERALE PER LA COOPERAZIONE

Titolo IV
PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA COSTITUZIONE DELLA "FONDAZIONE PER LA COOPERAZIONE EMILIANO-ROMAGNOLA"
Art. 10
Fondazione per la cooperazione emiliano-romagnola
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare, quale socio fondatore, unitamente alle associazioni cooperative e ad altri soggetti pubblici e privati, alla istituzione della "Fondazione per la cooperazione emiliano-romagnola", la quale sarà costituita con apposito atto pubblico secondo le procedure fissate dal codice civile.
2. La partecipazione della Regione è subordinata alla condizione che la Fondazione abbia lo scopo di:
a) promuovere ed attuare ricerche, studi, convegni, seminari riguardanti il movimento cooperativo;
b) costituire ed aggiornare un archivio storico ed un centro di documentazione sul movimento cooperativo.
Art. 11
Esercizio dei diritti di socio fondatore
1. I diritti inerenti alla qualità di socio fondatore della Regione Emilia-Romagna sono esercitati dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore all'uopo delegato.
Art. 12
Nomina dei rappresentanti della Regione
1. Spetta al Consiglio regionale procedere alla nomina dei rappresentanti della Regione negli organi della Fondazione, secondo quanto sarà previsto dallo Statuto della Fondazione stessa.
Art. 13
Contributo
1. La Regione partecipa alla costituzione del patrimonio della Fondazione con un contributo di Lire 100 milioni.

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