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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 23 marzo 1990, n. 22

DISPOSIZIONI DI PRINCIPIO E DISCIPLINA GENERALE PER LA COOPERAZIONE

Titolo V
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 14
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge, l'Amministrazione regionale farà fronte, a partire dall'esercizio 1990, mediante l'istituzione di appositi capitoli di spesa, con apposita e specifica autorizzazione che verrà disposta in sede di approvazione della legge finanziaria regionale adottata in coincidenza con la legge annuale di bilancio o di variazione al bilancio stesso, ai sensi dell'art. 13 bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.

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