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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 23 marzo 1990, n. 22

DISPOSIZIONI DI PRINCIPIO E DISCIPLINA GENERALE PER LA COOPERAZIONE

Titolo II
CONSORZIO FIDI
Art. 7

(aggiunto comma 5 bis da art. 1 L.R. 12 dicembre 1997 n. 42;

aggiunto comma 1 bis da art. 52 L.R. 21 aprile 1999 n. 3)

Costituzione di un consorzio fidi regionale per la cooperazione
1. La Regione Emilia-Romagna promuove la creazione di un Consorzio fidi regionale tra imprese cooperative.
1 bis. Il Consorzio può associare, sulla base del proprio statuto, in misura non superiore al 40%, anche soggetti senza fini di lucro, operanti nel settore della cultura e dello spettacolo, non costituiti in forma cooperativa. Gli interventi a favore di detti soggetti non possono essere finanziati con i fondi di cui alla presente legge.
2. Il Consorzio, oltre la prestazione di garanzie fideiussorie, svolge le attività di consulenza e assistenza in materia finanziaria previste dall'art. 2 e promuove la stipulazione di convenzioni con il sistema creditizio, per facilitare l'accesso al credito da parte delle cooperative. Il Consorzio interviene per favorire i programmi di investimento per lo sviluppo delle cooperative.
3. La Regione Emilia-Romagna contribuisce alla formazione del fondo consortile.
4. Il Consiglio regionale con propria delibera determina i criteri per l'individuazione dei destinatari dei servizi del Consorzio, le modalità di concessione e i vincoli di destinazione del contributo al fondo.
5. L'erogazione del contributo è condizionata all'approvazione dello Statuto del Consorzio e alla nomina di uno o più rappresentanti della Regione nel Consiglio di amministrazione da parte del Consiglio regionale.
5 bis. In caso di scioglimento del consorzio fidi, i contributi regionali conferiti ed ancora giacenti, nonché le somme maturate a titolo di interessi, devono essere restituiti alla Regione.
Art. 7 bis
Contributi integrativi
1. La Regione può, in relazione all'operatività conseguita dal consorzio, integrare il fondo consortile di cui all'art. 7 mediante la concessione di contributi.
2. La Giunta regionale determina le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1 e stabilisce i vincoli di destinazione.
3. Gli interessi maturati annualmente sui contributi integrativi erogati dalla Regione al fondo rischi consortile devono essere prioritariamente destinati all'incremento del fondo stesso e potranno essere eventualmente utilizzati, nella misura massima del trenta per cento, per le spese necessarie al raggiungimento degli scopi del fondo stesso.

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