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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 23 marzo 1990, n. 22

DISPOSIZIONI DI PRINCIPIO E DISCIPLINA GENERALE PER LA COOPERAZIONE

INDICE

Espandere area tit1 Titolo I - SERVIZI ED INCENTIVI PER LE COOPERATIVE
Chiudere area tit2 Titolo II - CONSORZIO FIDI
Art. 7 - Costituzione di un consorzio fidi regionale per la cooperazione
Art. 7 bis - Contributi integrativi
Espandere area tit3 Titolo III - ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER LA COOPERAZIONE
Espandere area tit4 Titolo IV PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA COSTITUZIONE DELLA "FONDAZIONE PER LA COOPERAZIONE EMILIANO-ROMAGNOLA"
Espandere area tit5 Titolo V - DISPOSIZIONI FINANZIARIE
abrogato
Titolo I
SERVIZI ED INCENTIVI PER LE COOPERATIVE
abrogato
abrogato
abrogato
abrogato
abrogato
Titolo II
CONSORZIO FIDI
Art. 7

(aggiunto comma 5 bis da art. 1 L.R. 12 dicembre 1997 n. 42;

aggiunto comma 1 bis da art. 52 L.R. 21 aprile 1999 n. 3)

Costituzione di un consorzio fidi regionale per la cooperazione
1. La Regione Emilia-Romagna promuove la creazione di un Consorzio fidi regionale tra imprese cooperative.
1 bis. Il Consorzio può associare, sulla base del proprio statuto, in misura non superiore al 40%, anche soggetti senza fini di lucro, operanti nel settore della cultura e dello spettacolo, non costituiti in forma cooperativa. Gli interventi a favore di detti soggetti non possono essere finanziati con i fondi di cui alla presente legge.
2. Il Consorzio, oltre la prestazione di garanzie fideiussorie, svolge le attività di consulenza e assistenza in materia finanziaria previste dall'art. 2 e promuove la stipulazione di convenzioni con il sistema creditizio, per facilitare l'accesso al credito da parte delle cooperative. Il Consorzio interviene per favorire i programmi di investimento per lo sviluppo delle cooperative.
3. La Regione Emilia-Romagna contribuisce alla formazione del fondo consortile.
4. Il Consiglio regionale con propria delibera determina i criteri per l'individuazione dei destinatari dei servizi del Consorzio, le modalità di concessione e i vincoli di destinazione del contributo al fondo.
5. L'erogazione del contributo è condizionata all'approvazione dello Statuto del Consorzio e alla nomina di uno o più rappresentanti della Regione nel Consiglio di amministrazione da parte del Consiglio regionale.
5 bis. In caso di scioglimento del consorzio fidi, i contributi regionali conferiti ed ancora giacenti, nonché le somme maturate a titolo di interessi, devono essere restituiti alla Regione.
Art. 7 bis
Contributi integrativi
1. La Regione può, in relazione all'operatività conseguita dal consorzio, integrare il fondo consortile di cui all'art. 7 mediante la concessione di contributi.
2. La Giunta regionale determina le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1 e stabilisce i vincoli di destinazione.
3. Gli interessi maturati annualmente sui contributi integrativi erogati dalla Regione al fondo rischi consortile devono essere prioritariamente destinati all'incremento del fondo stesso e potranno essere eventualmente utilizzati, nella misura massima del trenta per cento, per le spese necessarie al raggiungimento degli scopi del fondo stesso.
Titolo III
ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER LA COOPERAZIONE
abrogato
abrogato
Titolo IV
PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA COSTITUZIONE DELLA "FONDAZIONE PER LA COOPERAZIONE EMILIANO-ROMAGNOLA"
abrogato
abrogato
Art. 12
abrogato
abrogato
Titolo V
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
abrogato

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