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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 9 aprile 1990, n. 28

DISCIPLINA DEL VINCOLO DI DESTINAZIONE DELLE AZIENDE RICETTIVE IN EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 32 del 12 aprile 1990

Art. 5
Sanzioni
1. La mutazione d' uso totale o parziale in violazione del vincolo previsto dagli articoli 2 e 3 o del vincolo connesso a finanziamenti, fatte salvele sanzioni previste da altre disposizioni e previo, in ogni caso, la restituzione dei contributi o delle agevolazioni percepite, è punita con la sanzione amministrativa da Lire 500.000 a Lire 3.000.000 a vano. Per i campeggi ed i villaggi turistici la sanzione è fissata da un minimo di Lire 50.000 ad un massimo di Lire 300.000 per piazzola.

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