Espandi Indice

Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato20/05/2021
2. Testo Coordinato29/05/2020
3. Testo Coordinato06/11/2019
4. Testo Coordinato01/08/2019
5. Testo Coordinato27/12/2018
6. Testo Coordinato27/07/2018
7. Testo Coordinato18/07/2017
8. Testo Coordinato18/07/2017
9. Testo Coordinato15/07/2016
10. Testo Coordinato30/05/2016
11. Testo Coordinato29/12/2015
12. Testo Coordinato30/07/2015
13. Testo Coordinato24/07/2014
14. Testo Coordinato24/07/2014
15. Testo Coordinato30/06/2014
16. Testo Coordinato13/12/2011
17. Testo Coordinato12/02/2010
18. Testo Coordinato12/02/2010
19. Testo Coordinato24/12/2009
20. Testo Coordinato30/11/2009
21. Testo Coordinato30/10/2008
22. Testo Coordinato28/07/2006
23. Testo Coordinato27/07/2005
24. Testo Coordinato18/02/2005
25. Testo Coordinato28/12/2004
26. Testo Coordinato28/07/2004
27. Testo Coordinato15/04/2004
28. Testo Coordinato20/01/2004
29. Testo Coordinato20/01/2004
30. Testo Coordinato13/03/2003
31. Testo Coordinato13/03/2003
32. Testo Originale26/04/1999

Data di pubblicazione della legge modificante : 27/03/2000

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 09 aprile 1990, n. 28

DISCIPLINA DEL VINCOLO DI DESTINAZIONE DELLE AZIENDE RICETTIVE IN EMILIA-ROMAGNA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 24 marzo 2000 n. 20

L.R. 13 novembre 2001 n.38

Art. 2
Vincolo provvisorio e modalità per la sua rimozione
1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le strutture ricettive indicate all'art. 8 della Legge 17 maggio 1983, n. 217 Sito esterno, concernente la legge quadro per il turismo, site nei Comuni della Regione Emilia-Romagna, sono provvisoriamente vincolate alla specifica destinazione d'uso.
2. La rimozione del vincolo provvisorio di cui al comma 1 può essere autorizzata nei limiti di cui al comma 3 quando sia dimostrata la non convenienza economica-produttiva della gestione della struttura ricettiva.
3. All'autorizzazione di cui al comma 2 provvede il Comune il quale può autorizzare la conseguente modifica della destinazione d'uso degli immobili, nei limiti e con le modalità dei rispettivi strumenti urbanistici.
4. Per le strutture alberghiere aventi una capacità ricettiva non inferiore a quaranta camere l'autorizzazione è rilasciata previo nulla osta della Giunta regionale, la quale provvede tenuto conto degli obiettivi della programmazione regionale.
5. Per le strutture alberghiere aventi capacità ricettive inferiori a venti camere, situate nei comuni costieri della riviera emiliano-romagnola, ai soli fini della rimozione del vincolo provvisorio di cui al comma 1, la non convenienza economica della gestione si intende dimostrata in considerazione dello stato di crisi del settore di conseguenza dei gravi fenomeni di eutrofizzazione del mare. In questo caso il Comune, oltre la rimozione del vincolo provvisorio, può autorizzare la modifica della destinazione d'uso degli immobili anche in deroga ai limiti fissati dalla vigente normativa urbanistica o dalle previsioni di piano, a condizione che detti immobili siano trasformati, nei termini fissati dal Comune stesso, in pertinenze e in strutture di servizio di altre aziende alberghiere oppure in complessi residenziali abitativi e all'ulteriore condizione che ogni unità abitativa abbia i requisiti minimi previsti dalla vigente normativa sull'edilizia residenziale o nelle strutture previste alla lett. b) del comma 1 dell'art. 2 della L.R. 8 novembre 1988, n. 46, concernente disposizioni integrative in materia di controllo delle trasformazioni edilizie ed urbanistiche.

Espandi Indice