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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 09 aprile 1990, n. 28

DISCIPLINA DEL VINCOLO DI DESTINAZIONE DELLE AZIENDE RICETTIVE IN EMILIA-ROMAGNA

Art. 5

(modificato comma 1 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001 n. 38)

Sanzioni
1. La mutazione d'uso totale o parziale in violazione del vincolo previsto dagli articoli 2 e 3 o del vincolo connesso a finanziamenti, fatte salve le sanzioni previste da altre disposizioni e previo, in ogni caso, la restituzione dei contributi o delle agevolazioni percepite, è punita con la sanzione amministrativa da 258 Euro a 1.549 Euro a vano. Per i campeggi ed i villaggi turistici la sanzione è fissata da un minimo di 25 Euro a un massimo di 154 Euro per piazzola.

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