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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1990, n. 33

NORME IN MATERIA DI REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 37 del 30 aprile 1990

Capo I
Principi generali
Art. 4
Oggetto
1. Oggetto del Regolamento edilizio sono le opere edilizie ed i processi di intervento.
2. Ai fini della presente legge:
a) per opera edilizia di intende il risultato di un'attività di costruzione, o di modificazione fisica, relativa a qualsiasi immobile o insieme di immobili;
b) per processo di intervento si intende ogni successione di operazioni, tra loro correlate temporalmente e organizzativamente, finalizzate alla realizzazione o alla modificazione fisica o funzionale degli immobili;
c) per operatori si intendono i soggetti, pubblici o privati, che a qualsiasi titolo partecipano al processo di intervento.
Art. 5
Obiettivi
1. Il Regolamento edilizio ha per obiettivi:
a) l'indirizzo e il controllo della qualità edilizia attaverso la definizione dei livelli minimi di prestazione delle opere edilizie nonchè delle modalità di verifica degli stessi in sede di progetto, in corso di esecuzione e ad opera costruita;
b) il corretto inserimento delle opere edilizie nel contesto urbano ed ambientale.
Art. 6
Contenuti
1. Il Regolamento edilizio deve contenere le normative attinenti alle attività di costruzione e di trasformazione fisica e funzionale delle opere edilizie, di competenza dell'ente locale, ivi comprese le norme igieniche di interesse edilizio, così come indicato dall'art. 33, primo comma, punto 9) della Legge 17 agosto 1942, n. 1150 Sito esterno.
2. In particolare il Regolamento edilizio definisce:
a) il procedimento per il rilascio delle concessioni, delle autorizzazioni, del certificato d' uso, del parere preventivo, del certificato di conformità edilizia, le competenze del Comune e della Commissione edilizia e le responsabilità degli operatori della progettazione e della costruzioine;
b) i termini, le modalità di adempimento delle prescrizioni sia da parte dei soggetti aventi titolo sia da parte del Comune, la documentazione e gli elaborati da allegare alle domande e tutto quanto ritenuto necessario per la completezza del procedimento di cui alla precedente lettera a);
c) i requisiti, cui devono rispondere i manufattu edilizi, indicati dall'art. 11, e la determinazione dei metodi di verifica e di controllo;
d) le caratteristiche della scheda tecnica descrittiva prevista dall'art. 9 e le modalità per la sua redazione, conservazione e aggiornamento;
e) la composizione e il funzionamento delle Commissione edilizia comunale.

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