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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 15 gennaio 1991, n. 2

INTERVENTI STRAORDINARI NEL SETTORE DELLA COOPERAZIONE AGRICOLA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 4 del 18 gennaio 1991

Art. 4
1. L'erogazione dei contributi a fondo perduto di cui ai precedenti articoli agli organismi beneficiari è affidata all'Ente regionale di Sviluppo agricolo per l'Emilia - Romagna( ERSA), ai sensi dei punti 2) e 9) del secondo comma dell'articolo 2 della LR 13 maggio 1977, n. 19, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'ERSA utilizzerà a tale scopo, nel limite di Lire 3.720.000.000, i fondi già attribuiti dalla Regione nell'esercizio 1990 a titolo di contributo straordinario per l'espletamento di specifiche attività ai sensi dell'art. 9 lett. b), della citata LR 19/ 77 a valere sul Capitolo 18761 del Bilancio di previsione per il medesimo esercizio.
3. L'erogazione è disposta dall'ERSA in relazione all' effettivo perseguimento, da parte delle predette cooperative, delle finalità indicate dalla presente legge.

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