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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 15 gennaio 1991, n. 2

INTERVENTI STRAORDINARI NEL SETTORE DELLA COOPERAZIONE AGRICOLA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 4 del 18 gennaio 1991

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Al fine di favorire la ristrutturazione e il rilancio economico e produttivo di aziende cooperative operanti in zone svantaggiate e carenti di strutture, la Regione Emilia - Romagna è autorizzata alla concessione dei seguenti contributi:
a) Lire 1.980.000.000 a favore della Cooperativa intercomunale Mezzano - CIM - di Valle Pega - Comacchio (Ferrara);
b) Lire 750.000.000 al Consorzio fra le Cooperative agricole del Delta Padano - CEM - di Ostallato (Ferrara);
c) Lire 340.000.000 al Consorzio fra le Cooperative agricole forestali " Il Faggio" di Santa Sofia (Forlì).
Art. 2
1. Al fine di favorire il rilancio produttivo dell'impianto di acquacoltura denominato " TRAVA" gestito in concessione, la Regione Emilia - Romagna è autorizzata a concedere alla Cooperativa agricola intercomunale ArgentaPortomaggiore CAI di Argenta (Ferrara) un contributo di Lire 300.000.000.
Art. 3
1. Per il consolidamento, mediante il ripianamento delle passività a breve, del Consorzio Produttori Carne ( COPROCAR) Soc. Coop. a rl con sede in Modena, la Regione è autorizzata a concedere un contributo di Lire 350.000.000. L'entità del contributo non deve comunque superare il 50% della esposizione finanziaria a breve della cooperativa.
Art. 4
1. L'erogazione dei contributi a fondo perduto di cui ai precedenti articoli agli organismi beneficiari è affidata all'Ente regionale di Sviluppo agricolo per l'Emilia - Romagna( ERSA), ai sensi dei punti 2) e 9) del secondo comma dell'articolo 2 della LR 13 maggio 1977, n. 19, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'ERSA utilizzerà a tale scopo, nel limite di Lire 3.720.000.000, i fondi già attribuiti dalla Regione nell'esercizio 1990 a titolo di contributo straordinario per l'espletamento di specifiche attività ai sensi dell'art. 9 lett. b), della citata LR 19/ 77 a valere sul Capitolo 18761 del Bilancio di previsione per il medesimo esercizio.
3. L'erogazione è disposta dall'ERSA in relazione all' effettivo perseguimento, da parte delle predette cooperative, delle finalità indicate dalla presente legge.
Art. 5
1. I contributi previsti dalla presente legge saranno adeguati alle disposizioni comunitarie adottate in sede di esame della legge stessa da parte della Commissione delle Comunità europee.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 15 gennaio 1991

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