LEGGE REGIONALE 28 gennaio 1991, n. 3
RINUNCIA AI CREDITI DI NATURA TRIBUTARIA INFERIORI A LIRE 20.000 ED ALTRE NORME IN MATERIA TRIBUTARIA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 7 del 31 gennaio 1991
Art. 1
Estinzione del contenzioso
1. I crediti di importo inferiore a Lire 20.000 per imposte o tasse regionali, in essere alla data del 31 dicembre 1989, sono estinti e non si fa luogo alla loro riscossione nè a quella degli interessi, pene pecuniarie e soprattasse ad essi connessi.
Note del Redattore:
Si veda la nota all'art. 1 della L.R. 23 agosto 1979, n 26.
Si veda ora la tabella 1 allegata alla L.R. 22 dicembre 2003, n. 30.