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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 1991, n. 3

RINUNCIA AI CREDITI DI NATURA TRIBUTARIA INFERIORI A LIRE 20.000 ED ALTRE NORME IN MATERIA TRIBUTARIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 7 del 31 gennaio 1991

Art. 5
Archivio delle tasse sulle concessioni regionali
1. Gli Enti locali e gli altri enti da essi dipendenti, che nell'esercizio delle funzioni amministrative delegate dalla Regione rilasciano gli atti o i provvedimenti indicati nella tariffa allegata alla L.R. 29 dicembre 1980, n. 60 e successive modificazioni e integrazioni, sono tenuti a collaborare con la Regione per l'accertamento e la riscossione delle tasse sulle concessioni regionali nelle forme e nei termini indicati nei commi successivi.
2. Entro il 31 marzo di ogni anno, l'Ufficio Tributi e Sanzioni amministrative della Regione trasmette agli enti di cui al comma 1 gli elenchi dei contribuenti tenuti a versare le tasse annuali o di rinnovo o di vidimazione, che risultano iscritti a tale data nella propria anagrafe tributaria.
3. Entro il 31 ottobre dello stesso anno gli enti devono restituire al medesimo Ufficio regionale i predetti elenchi, aggiornati con le variazioni, cancellazioni o inclusioni a data non anteriore a due mesi, conformemente alle istruzioni di accompagnamento degli elenchi stessi.

Note del Redattore:

Si veda ora la tabella 1 allegata alla L.R. 22 dicembre 2003, n. 30.

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