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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 1991, n. 3

RINUNCIA AI CREDITI DI NATURA TRIBUTARIA INFERIORI A LIRE 20.000 ED ALTRE NORME IN MATERIA TRIBUTARIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 7 del 31 gennaio 1991

Art. 2 (1)
Esenzione tributaria per le autorizzazioni rilasciate agli enti gestori di pubbliche fognature
1. Le autorizzazioni e le concessioni rilasciate dalle Province e dal Circondario di Rimini agli enti gestori di pubbliche fognature, così come disposto dagli articoli 3, 8 e 9 della L.R. 28 novembre 1986, n. 42, recante norme in materia di scarichi fognari, non sono soggette alla tassa prevista al numero d'ordine 21 della tariffa tributaria annessa alla L.R. 29 dicembre 1980, n. 60, concernente la disciplina delle tasse concessioni regionali.
2. Qualora all'ente gestore di pubblica fognatura spetti il rilascio ai privati delle autorizzazioni allo scarico di acque di rifiuto nella rete fognaria, su queste autorizzazioni continua ad applicarsi la tassa di concessione regionale prevista al numero d'ordine 21 della tariffa allegata alla L.R. n. 60 del 1980.
3. Nel caso previsto dal comma 2, al legale rappresentante dell'ente gestore si applicano gli obblighi, le sanzioni e la facoltà che l'articolo 6, comma 2, della L.R. 23 agosto 1979, n. 26, concernente la disciplina delle tasse sulle concessioni regionali, pone a carico del pubblico ufficiale addetto al rilascio di atti soggetti a tassa.
4.
Al numero d'ordine 21 della tariffa allegata alla L.R. n. 60 del 1980, dopo il primo periodo della nota esplicativa, sono inseriti i seguenti due periodi:
"Ai fini tributari, per insediamenti diversi da quelli abitativi devono intendersi tutti quelli produttivi di beni o serviti devono intendersi tutti quelli produttivi di beni o servizi i cui scarichi non sono assimilabili, per quantità e qualità, a quelli provenienti dalle abitazioni indipendentemente dalla classificazione operata, per altri fini, dall'articolo 4 della L.R. 29 gennaio 1983, n. 7 e successive modificazioni.
La sussistenza dei requisiti di assimilabilità agli scarichi di tipo abitativo degli insediamenti produttivi di beni o di servizi, da cui derivano scarichi provenienti esclusivamente da lavandini, servizi igienici, docce e simili, deve essere attestata nell'autorizzazione dell'ente competente.".

Note del Redattore:

Si veda ora la tabella 1 allegata alla L.R. 22 dicembre 2003, n. 30.

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