LEGGE REGIONALE 28 febbraio 1991, n. 4
MODIFICAZIONI AL TITOLO IV DELLA LR 18 AGOSTO 1984, N. 44, CONCERNENTE L'ISTITUZIONE E LE COMPETENZE DEI SERVIZI REGIONALI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 12 del 2 marzo 1991
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.
Il numero 53, relativo al Servizio Tempo libero e Sport, del comma 2 dell'art. 24 della LR 18 agosto 1984, n. 44 recante " Norme per l'sistituzione ed il funzionamento delle strutture organizzative della Regione" è così sostituito:
" 53) Tempo libero e Sport - Compete al Servizio la trattazione degli affari di competenza regionale in materia di attività sportive e ricreative; ".
2.
Alla fine del numero 18, relativo al Servizio Produzioni agricole, del comma 2 del medesimo articolo, è aggiunta la seguente locuzione:
" compete altresì al Servizio la trattazione degli affari di competenza regionale in materia di caccia e pesca; ".
3.
Alla fine del numero 20, relativo al Servizio Sviluppo agricolo, del comma 2 del medesimo articolo, è aggiunta, prima del punto e virgola, la seguente locuzione:
" ivi comprese la ricerca e la sperimentazione ".
Art. 2
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effeti degli articoli 127, comma 2, Cost. e 31 St. ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 28 febbraio 1991