LEGGE REGIONALE 4 aprile 1991, n. 8
CONCORSO DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA ALLE INIZIATIVE DEL COMITATO ITALIANO DELL'UNICEF IN FAVORE DEI BAMBINI DELLA ZONA DEL GOLFO PERSICO.
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 20 dell' 8 aprile 1991
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. La Regione Emilia - Romagna concorre con un contributo di Lire 200 milioni alle iniziative del Comitato italiano dell'UNICEF, tendenti a garantire, nell'immediato, le condizioni fondamentali per la sopravvivenza dei bambini profughi nella zona del Golfo Persico.
Art. 2
1. Il contributo di cui al precedente comma è erogato direttamente ed in unica soluzione al Comitato italiano dell'UNICEF avente sede in Roma.
Art. 3
1. Agli oneri previsti dalla presente legge l'Amministrazione regionale fa fronte con i fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo globale di cui al Cap. 86350 " Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione. Spese correnti di sviluppo" del Bilancio di previsione per l'esercizio 1991 e con l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale che verrà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge di variazione al bilancio, a norma di quanto disposto dall'art. 11, 1o comma, della LR 6 luglio 1977, n. 31.
2. La Giunta regionale, ove necessario, è autorizzata ad apportare, con proprio atto, le relative variazioni al Bilancio di previsione per l'esercizio 1991, dopo l'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio stesso e della presente legge, a norma di quanto disposto dal terzo e quarto comma dell'art. 38 della LR 6 luglio 1977, n. 31.
Art. 4
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli artt. 127, secondo comma, della Costituzione e 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 4 aprile 1991