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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1991, n. 9

NORME PER LA DISCIPLINA DELL'INSEGNAMENTO NELLE SCUOLE E CORSI DI FORMAZIONE PER OPERATORI SANITARI INFERMIERISTICI E TECNICI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 25 del 22 aprile 1991

Art. 4
Indennità, compensi e trattamenti di trasferta
1. Le indennità ed i compensi per il personale docente a cui sono conferiti incarichi di insegnamento ai sensi del precedente art. 2 sono fissate a Lire 39.000 orarie al lordo delle ritenute di legge.
2. Se l'attività didattica resa dai docenti dipendenti delle Unità sanitarie locali e dal personale medico dei servizi di assistenza delle cliniche ed istituti universitari di ricovero e cura è svolta durante le ore di servizio, il compenso di cui al comma 1 spetta nella misura del 50% secondo quanto previsto dal comma 15 dell'art. 26 e dall'art. 83 del D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270 Sito esterno.
3. La partecipazione in qualità di componenti e segretari alle Commissioni per gli esami di passaggio agli anni successivi, per gli esami finali e per gli eventuali esami previsti all'art. 11 della L.R. 2 novembre 1983, n. 39, per l'ammissione degli aspiranti allievi alle scuole o ai corsi per operatori sanitari infermieristici e tecnici è remunerata con un compenso globale forfettario lordo di Lire 200.000.
4. Qualora i partecipanti agli esami siano in numero compreso tra 31 e 100, il compenso di cui al precedente comma è integrato con un ulteriore importo di Lire 200.000; qualora superino comunque le 100 unità, l'importo integrativo è di Lire 400.000.
5. In caso di sostituzione dei componenti o dei segretari delle Commissioni di cui al comma 3, il compenso e l'eventuale importo integrativo è corrisposto ai componenti o segretari sostituiti ed ai componenti o segretari sostituenti in misura proporzionale al numero delle sedute alle quali hanno rispettivamente partecipato.
6. AI componenti e ai segretari delle Commissioni di cui al comma 3 spetta altresì, se e in quanto dovuto, il rimborso delle spese di viaggio e di trasferta.
7. I trattamenti economici stabiliti ai sensi del presente articolo si applicano a decorrere dall'anno scolastico 1990/ 1991.

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