LEGGE REGIONALE 19 aprile 1991, n. 9
NORME PER LA DISCIPLINA DELL'INSEGNAMENTO NELLE SCUOLE E CORSI DI FORMAZIONE PER OPERATORI SANITARI INFERMIERISTICI E TECNICI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 25 del 22 aprile 1991
Art. 6
Copertura finanziaria
1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono a carico della quota di parte corrente a destinazione indistinta del Fondo sanitario nazionale assegnato annualmente alla Regione Emilia-Romagna.