LEGGE REGIONALE 19 aprile 1991, n. 9
NORME PER LA DISCIPLINA DELL'INSEGNAMENTO NELLE SCUOLE E CORSI DI FORMAZIONE PER OPERATORI SANITARI INFERMIERISTICI E TECNICI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 25 del 22 aprile 1991
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano alle scuole e ai corsi di formazione per operatori sanitari infermieristici e tecnici istituiti presso le Unità sanitarie locali.