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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1991, n. 13

Disciplina delle competenze della Regione Emilia - Romagna in materia di attività industriali a rischio di incidente rilevante in attuazione del DPR n. 175 del 17 maggio 1988 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 37 del 3 giugno 1991

Art. 1
Oggetto della legge e competenze regionali
1. La presente legge disciplina le modalità di esercizio delle competenze attribuite alla Regione dal DPR 175/ 88 Sito esterno in materia di rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali.
2. Sulla base di quanto previsto dal DPR 175/ 88 Sito esterno la Regione in particolare:
a) riceve e valuta la dichiarazione di cui all'art. 6 del DPR 175/ 88 Sito esterno, nonchè assume gli eventuali provvedimenti di competenza;
b) riceve copia della notifica di cui all'art. 4 del DPR 175/ 88 Sito esterno al fine di consentire la formulazione delle valutazioni di competenza nell'ambito della " Conferenza di servizio" di cui al comma 5 dell'art. 18 del DPR 175/ 88 Sito esterno;
c) prescrive, per le aree definite ad elevata concentrazione di attività industriali di cui alla lettera d) del comma 3 dell'art. 12 del DPR 175/ 88 Sito esterno, l'obbligo di notifica alle aziende distanti fra loro meno di 500 metri e nelle quali la somma delle sostanze impiegate o in deposito superi le soglie indicate negli allegati II e III al DPR 175/ 77 Sito esterno;
d) acquisisce le conclusioni sui rapporti di sicurezza predisposte dal Ministero dell'Ambiente di concerto con il Ministero della Sanità per gli impianti soggetti a motifica;
e) acquisisce dal Prefetto le informazioni inerenti l'accadimento di un incidente rilevante, assume i provvedimenti e formula le raccomandazioni di competenza; procede, per l'impianto o stabilimento, se soggetto a dichiarazione, a nuova valutazione dei rischi di incidenti rilevanti;
f) acquisisce dal Prefetto le informazioni inerenti il piano di emergenza esterno predisposto;
g) esercita le funzioni ispettive, di vigilanza e sanzionatorie sul rispetto delle norme e delle procedure di sicurezza e sull'adozione delle misure di cautela e di sicurezza prescritte;
h) svolge altresì ogni altra funzione di coordinamento e indirizzo per l'esercizio delle competenze attribuite.

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