Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1991, n. 13

Disciplina delle competenze della Regione Emilia - Romagna in materia di attività industriali a rischio di incidente rilevante in attuazione del DPR n. 175 del 17 maggio 1988 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 37 del 3 giugno 1991

Art. 10
Informazione alla popolazione
1. Fermo restando quanto previsto, in ordine all'informazione dei lavoratori, dall'art. 8 del DPCM 31 marzo 1989, l'informazione alla popolazione sui rischi di incidenti rilevanti connessi con un determinato impianto, pur garantendo la tutela del segreto industriale deve contenere:
a) il tipo di processo produttivo;
b) le sostanze utilizzate e/ o in deposito, le loro quantità e le loro caratteristiche tossiologiche;
c) i possibili rischi di incidenti rilevanti e le conseguenze previste in caso di accadimento;
d) le conclusioni delle valutazioni e delle analisi sviluppate e le misure integrative di sicurezza che sono state prescritte;
e) le cautele e i comportamenti da adottare in caso di incidente.
2. L'informazione alla popolazione è fornita entro tre mesi dalla conclusione della fase istruttoria e valutativa a cura del Sindaco, il quale può avvalersi delle osservazioni dell'Ufficio di cui all'art. 3, nonchè dei Servizi e Presidi di prevenzione della Unità sanitaria locale competente.
3. Le informazioni di cui al punto e), essendo le cautele e i comportamenti da adottare strettamente correlati e interdipendenti con il pianbo di emergenza esterno, dovranno essere forniti dal Sindaco in armonia con i provvedimenti prefettizi.

Espandi Indice