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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1991, n. 13

Disciplina delle competenze della Regione Emilia - Romagna in materia di attività industriali a rischio di incidente rilevante in attuazione del DPR n. 175 del 17 maggio 1988 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 37 del 3 giugno 1991

Art. 2
Esercizio delle funzioni regionali
1. La Regione esercita le funzioni ad essa attribuite in materia di rischi di incidenti rilevanti in forma diretta o mediante delega, secondo quanto di seguito stabilito.
2. Sono esercitate in forma diretta le competenze di cui ai punti a), b), c), d), e), f), h) del comma 2 dell'art. 1.
3. Le funzioni ispettive e di vigilanza sono esercitate, mediante delega ai Comuni, secondo le modalità indicate nell'art. 8.
4. Le funzioni sanzionatorie sono esercitate secondo le modalità indicate nell'art. 9.

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