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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1991, n. 13

Disciplina delle competenze della Regione Emilia - Romagna in materia di attività industriali a rischio di incidente rilevante in attuazione del DPR n. 175 del 17 maggio 1988 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 37 del 3 giugno 1991

Art. 3
Strutture e modalità organizzative
1. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2 dell'art. 2 la Regione costituisce un apposito Ufficio denominato "Prevenzione e controllo dei rischi di incidenti rilevanti".
2. L'Ufficio "Prevenzione e controllo dei rischi di incidenti rilevanti" è collocato funzionalmente nel Servizio "Sicurezza e Medicina preventiva del lavoro" e svolge in particolare compiti di istruttoria tecnica e amministrativa delle documentazioni pervenute, di analisi e valutazione dei rischi di incidenti rilevanti, di proposizione dei provvedimenti conseguenti.
3. L'Ufficio "Prevenzione e controllo dei rischi di incidenti rilevanti" è composto da operatori di diversi profili professionali tali da garantire l'interdisciplinarietà delle analisi e delle valutazioni. L'organico dell'Ufficio è stabilito secondo le norme regionali vigenti, entro i trenta giorni successivi all'entrata in vigore della presente legge.
4. Nelle more della effettiva disponibilità della dotazione organica dell'Ufficio, la Giunta regionale può attivare:
a) il comando e/ o il distacco di operatori del Servizio sanitario nazionale e in particolare dei Servizi e Presidi di prevenzione delle Unità sanitarie locali;
b) la mobilità a carattere intercompartimentale;
c) la stipula di contratti a termine con esperti nelle materie.
5. L'Ufficio " Prevenzione e controllo dei rischi di incidenti rilevanti" può avvalersi, per l'espletamento delle funzioni, di specifiche consulenze tecniche specialistiche. In tal caso la Giunta regionale adotta i provvedimenti deliberativi necessari.

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