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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1991, n. 13

Disciplina delle competenze della Regione Emilia - Romagna in materia di attività industriali a rischio di incidente rilevante in attuazione del DPR n. 175 del 17 maggio 1988 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 37 del 3 giugno 1991

Art. 6
Conferenza
1. Qualora, a seguito della fase istruttoria relativa ad un impianto soggetto a dichiarazione, emerga una situazione di particolare importanza, gravità o pericolosità, il Presidente della Giunta regionale convoca una apposita Conferenza delle autorità istituzionali, degli organismi tecnici competenti e delle parti sociali interessate.
2. La Conferenza ha lo scopo di acquisire le valutazioni dei diversi soggetti interessati e di favorire l'integrazione delle competenze e delle responsabilità di cui i soggetti medesimi sono portatori.
3. La Conferenza è composta da:
a) il Sindaco
b) il Presidente della Provincia
c) i Servizi e Presidi di prevenzione dell'Unità sanitaria locale
d) il Comandante provinciale dei vigili del fuoco
e) il dirigente del Dipartimento periferico dell'ISPESL rispettivamente competenti per il territorio nel quale è situato l'impianto oggetto di valutazione o nel quale si potrebbe determinare un rischio ambientale;
f) tre rappresentanti delle Associazioni imprenditoriali di livello regionale
g) tre rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori di livello regionale
h) tre rappresentanti delle Associazioni ambirntaliste maggiormente rappresentantive a livello regionale. Qualora l'impianto oggetto della valutazione sia localizzato in un' area portuale, della Conferenza fa parte il Capitano del porto.
4. Il Presidente della Giunta regionale stabilisce i necessari collegamenti informativi e operqtivi con il Prefetto anche in riferimento alla convocazione della Conferenza.

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