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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1991, n. 13

Disciplina delle competenze della Regione Emilia - Romagna in materia di attività industriali a rischio di incidente rilevante in attuazione del DPR n. 175 del 17 maggio 1988 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 37 del 3 giugno 1991

Art. 7
Nuove attività industriali soggette a dichiarazione
1. Coloro che intendono costruire, ampliare, modificare, attivare impianti o attività industriali che, per le sostanze impiegate nel processo o in deposito, rientrino nel campo di applicazione degli obblighi della dichiarazione, unitamente alle domande autorizzative previste dalle norme vigenti da inoltrare al Sindaco, devono presentare alla Regione la documentazione e le informazioni che consentano di effettuare la valutazione dei rischi di incidenti rilevanti.
2. Della presentazione di detta documentazione alla Regione viene obbligatoriamente data, a cura del fabbricante, informazione al Sindaco.
3. Il Presidente della Giunta regionale, entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione completa e sulla base delle valutazioni tecniche dell'Ufficio di cui all'art. 3, fornisce al Sindaco i risultati delle valutazioni con l'indicazione delle misure di sicurezza che il fabbricante dovrà adottare. Le indicazioni del Presidente della Giunta regionale costituiscono riferimento vincolante per l'emanazione degli atti amministrativi e autorizzativi del Sindaco. Il Sindaco deve acquisire i risultati delle valutazioni prima di emettere i provvedimenti di competenza.
4. Dopo la realizzazione delle opere strutturali e degli impianti e prima della loro attivazione e uso, il fabbricante inoltra al Sindaco richiesta per il rilascio del certificato di agibilità; tale richiesta è corredata dalla perizia giurata di cui all'art. 9 del DPR 175/ 88 Sito esterno.
5. Copia della richiesta e della perizia giurata è inviata al Presidente della Giuinta regionale il quale, avvalendosi dell'Ufficio di cui all'art. 3, verifica la realizzazione dell'impianto e l'idoneità delle misure di sicurezza adottate e fornisce, entro quarantacinque giorni, una valutazione e un parere motivato sulla verifica effettuata.
6. Il Sindaco provvede sulla agibilità dell'impianto entro trenta giorni dal ricevimento degli esiti della verifica di cui al comma 5.

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