LEGGE REGIONALE 30 maggio 1991, n. 13
Disciplina delle competenze della Regione Emilia - Romagna in materia di attività industriali a rischio di incidente rilevante in attuazione del DPR n. 175 del 17 maggio 1988
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 37 del 3 giugno 1991
Art. 8
Funzioni ispettive e di vigilanza
1. Ferme restando le competenze generali di vigilanza e controllo sull'igiene e la sicurezza del lavoro, sull'igiene ambientale, sull'onologazione di sicurezza e sulla prevenzione incendi, così come disciplinate dalle norme vigenti, le funzioni ispettive e di vigilanza in materia di rischi di incidenti rilevanti attribuisce alla Regione, ivi comprese quelle previste dal comma 2 dell'art. 3 del DPR 175/ 88 , sono delegate ai Comuni. Nell'esercizio delle funzioni di vigilanza i Servizi di Medicina preventiva ed Igiene del lavoro operano secondo quanto previsto dalla LR 22 ottobre 1979, n. 33, ed in particolare adottano il metodo di lavoro previsto dall'art. 7 della predetta legge regionale, finalizzato alla partecipazione e ad un ampio coinvolgimento dei lavoratori direttamente interessati.
2. I Comuni esercitano le funzioni delegate mediante i Servizi e i Presidi di prevenzione delle Unità sanitarie locali.
3. Qualora il Sindaco adotti provvedimenti relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza e ispezione, ne dà immediatamente comunicazione alla Regione.
4. I Servizi e i Presidi di prevenzione delle Unità sanitarie locali, per garantire adeguata copertura e tempestività nell'esercizio delle funzioni attirbuite, assicurano turni di reperibilità.
5. Il Presidente della Giunta regionale, avvalendosi delle strutture operative regionali e in particolare dell'Ufficio di cui all'art. 3, provvede ad esercitare ogni forma di coordinamento e indirizzo utile ad assicurare omogeneità nell'esercizio delle funzioni ispettive e di vigilanza.
6. Resta ferma la facoltà della Regione di esercitare direttamente le funzioni di vigilanza avvalendosi dell'Ufficio " Prevenzione e controllo dei rischi di incidenti rilevanti". A tal fine gli operatori del suddetto Ufficio, ai sensi del comma 2 dell'art. 20 del DPR 175/ 88 , assumono la qualifica di Ufficiali di Polizia giudiziaria ed acquisiscono il potere di accesso. Per tali operatori la qualifica di Ufficio di Polizia giudiziaria ha validità per l'intero territorio regionale.