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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1991, n. 13

Disciplina delle competenze della Regione Emilia - Romagna in materia di attività industriali a rischio di incidente rilevante in attuazione del DPR n. 175 del 17 maggio 1988 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 37 del 3 giugno 1991

Art. 8
Funzioni ispettive e di vigilanza
1. Ferme restando le competenze generali di vigilanza e controllo sull'igiene e la sicurezza del lavoro, sull'igiene ambientale, sull'onologazione di sicurezza e sulla prevenzione incendi, così come disciplinate dalle norme vigenti, le funzioni ispettive e di vigilanza in materia di rischi di incidenti rilevanti attribuisce alla Regione, ivi comprese quelle previste dal comma 2 dell'art. 3 del DPR 175/ 88 Sito esterno, sono delegate ai Comuni. Nell'esercizio delle funzioni di vigilanza i Servizi di Medicina preventiva ed Igiene del lavoro operano secondo quanto previsto dalla LR 22 ottobre 1979, n. 33, ed in particolare adottano il metodo di lavoro previsto dall'art. 7 della predetta legge regionale, finalizzato alla partecipazione e ad un ampio coinvolgimento dei lavoratori direttamente interessati.
2. I Comuni esercitano le funzioni delegate mediante i Servizi e i Presidi di prevenzione delle Unità sanitarie locali.
3. Qualora il Sindaco adotti provvedimenti relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza e ispezione, ne dà immediatamente comunicazione alla Regione.
4. I Servizi e i Presidi di prevenzione delle Unità sanitarie locali, per garantire adeguata copertura e tempestività nell'esercizio delle funzioni attirbuite, assicurano turni di reperibilità.
5. Il Presidente della Giunta regionale, avvalendosi delle strutture operative regionali e in particolare dell'Ufficio di cui all'art. 3, provvede ad esercitare ogni forma di coordinamento e indirizzo utile ad assicurare omogeneità nell'esercizio delle funzioni ispettive e di vigilanza.
6. Resta ferma la facoltà della Regione di esercitare direttamente le funzioni di vigilanza avvalendosi dell'Ufficio " Prevenzione e controllo dei rischi di incidenti rilevanti". A tal fine gli operatori del suddetto Ufficio, ai sensi del comma 2 dell'art. 20 del DPR 175/ 88 Sito esterno, assumono la qualifica di Ufficiali di Polizia giudiziaria ed acquisiscono il potere di accesso. Per tali operatori la qualifica di Ufficio di Polizia giudiziaria ha validità per l'intero territorio regionale.

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