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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1991, n. 13

Disciplina delle competenze della Regione Emilia - Romagna in materia di attività industriali a rischio di incidente rilevante in attuazione del DPR n. 175 del 17 maggio 1988 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 37 del 3 giugno 1991

Art. 9
Sanzioni
1. Restano ferme le sanzioni indicate ai commi 1, 2, 3, 4, 5 dell'art. 21 del DPR 175/ 88 Sito esterno.
2. Qualora, per gli impianti soggetti a notifica, si accerti che non sono rispettate le misure di sicurezza previste nel rapporto o non sono adottate quelle prescritte dai Ministeri dell'Ambiente e della Sanità, la Regione provvede a:
a) diffidare il fabbricante ad adottare le necessarie misure di sicurezza dandogli un termine non superiore ai sessanta giorni prorogabili solo per comprovati motivi;
b) ordinare la sospensione dell'attività per il tempo necessario all'adeguamento degli impianti alle prescrizioni impartite.
c) ordinare la chiusura dell'impianto o del reparto qualora siano decoirsi inutilmente i termini di cui alle prescrizioni impartite anche dopo la sospensione delle attività.
3. Per gli impianti soggetti a dichiarazione, qualora si accerti che non sono rispettate le misure di sicurezza previste nel rapporto o non sono state adottate quelle prescritte dalla Regione, il Sindaco provvede ad adottare provvedimenti cautelativi, dispositivi e sanzionatori di competenza.

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