Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 13 giugno 1991, n. 15

INTERVENTI DI LOTTA AI CULICIDI NELLE LOCALITÀ TURISTICHE COSTIERE INSERITE NELL'AREA DEL DELTA DEL PO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 41 del 17 giugno 1991

Art. 2
Iniziative ammissibili a contributo
1. Le iniziative ammissibili a contributo regionale devono riguardare interventi di lotta agli adulti ed alle larve di culicidi.
2. Possono altresì essere ammesse a contributo, nell'ambito di un progetto complessivo che preveda anche la lotta adulticida e larvicida, le spese relative a:
a) mappatura del comprensorio di cui all'art. 1 e realizzazione di un archivio dati;
b) ricerca e sperimentazione di nuove tecniche di lotta convenientemente applicabili;
c) interventi di informazione e di divulgazione diretti alla popolazione residente e turistica;
d) acquisto di strumentazioni e macchinari speciali.
3. Le spese previste per tali iniziative non debbono essere complessivamente superiori al 40% dell'intero progetto.

Espandi Indice